TERAMO – I problemi legati alle vicende del Teramo Calcio non sono finiti.

Mentre il Campobasso ha fatto ricorso al Consiglio di Stato anche contro la sentenza ultima del TAR Lazio, ottenendo l’accoglimento con udienza fissata al 25 agosto (è in coda – ndr) , si apprende che anche il Teramo Calcio Srl lo inoltrerà ad inizio della prossima settimana. Mentre scriviamo è in corso un’assemblea della società che ratificherà il procedere in tal senso, a tutela del proprio patrimonio e quindi dei soci proprietari (aggiornamento: l’assemblea è stata sospesa e riprenderà martedì prossimo per deliberare in tal senso – ndr -)

Adesso proviamo a ricostruire le tempistiche di stamane, dell’Amministrazione Comunale cittadina:

  • entro il 10 agosto il Sindaco di Teramo inoltrerà alla FIGC la richiesta di iscrizione in sovrannumero al prossimo campionato di Serie D ed
  • entro il 20 agosto l’organismo calcistico avrebbe dovuto dare una risposta nel merito.

Ipotizzando che anche il ricorso del Teramo Calcio Srl fosse inserito per il giorno 25 agosto (aggiornamento: la data è certa – ndr) il lavoro che si sta predisponendo in città troverebbe concretezza o si vedrebbe tarpare le ali sul nascere?

A questo punto certo è che l’attuale Teramo Calcio e la città di Teramo sono su posizioni non più convergenti ma addirittura contrapposte, perché ci rimane difficile comprendere come la FIGC possa accogliere la richiesta del Sindaco D’Alberto se, contestualmente, la “vertenza Teramo in lega Pro” dovrà essere sottoposta ad altro grado di giudizio.

In altre parole, gli uni agiscono nell’interesse del proprio patrimonio (a pieno titolo) e gli altri a tutela della città calciofila: diventa una sfida fratricida incomprensibile.

(aggiornamento: alle 19:30 la Teramo Calcio comunica in un nota che “Alla luce della decisione di rigetto assunta dal TAR del Lazio in data 3 agosto, Teramo Calcio s.r.l. ha deciso di presentare impugnazione avanti al Consiglio di Stato“.

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(segue  il Decreto del Consiglio di Stato della società Città di Campobasso)

Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 6528 del 2022, proposto da S.S. Citta’ di Campobasso S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Cesare Di Cintio, Federica Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cesare Di Cintio in Roma, piazza Euclide 31;

contro

  • Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni), non costituito in giudizio; F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;nei confronti
  • Lega Italiana Calcio Professionistico Lega Pro, Figc – Lega Nazionale Dilettanti, Fermana Football Club S.r.l., U.S. Grosseto 1912 Ssd Arl, F.C. Legnago Salus N. 06528/2022 REG.RIC.
    S.r.l., Paganese Calcio 1926 S.r.l., S.S. Arezzo S.r.l., Torres S.r.l., non costituiti in giudizio; per la riforma dell’ ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 05095/2022, resa tra le parti, concernente per l’annullamento/riforma dell’ordinanza cautelare n. 5095/22 Reg. Prov. Cau. emessa il 2 agosto 2022 e pubblicata il 3 agosto 2022, non notificata, resa dal Tar di Roma, Sezione I-ter nel procedimento RG n. 08990/2022 (ALL. 1) nonché degli atti presupposti, collegati e/o conseguenti ai gravati provvedimenti, anche se non conosciuti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

  • Considerato che, sotto il profilo del fumus, allo stato di una delibazione necessariamente sommaria, la controversia in esame è caratterizzata da alcune peculiarità, fattuali e giuridiche, che si connettono alla interpretazione della disciplina federale in tema di regolarità contabile e di equilibrio finanziario ai fini del rilascio della c.d. Licenza per l’iscrizione al campionato (della serie a cui una società avrebbe altrimenti legittimazione sul piano del “merito sportivo”);
  • Considerato, da un lato, che, nella notoria situazione di difficoltà economica generale, che si riflette, da anni, anche sulle imprese del settore calcistico, tali profili di fumus meritano, allo stato attuale (e del tutto preliminare), un certo apprezzamento, poiché una razionalità sistematica nell’interpretazione dovrebbe implicare che si tenga conto della stessa preferenza, normativizzata e di interesse pubblico generale, dell’Amministrazione finanziaria ad ottenere il pagamento di quanto dovuto, – al di là delle varie formule di rateizzazione comunque ritenute ammissibili e utili, anche nella prassi -, avendosi perciò l’obiettivo ermeneutico di non innescare o accelerare, (se non in situazioni di assoluta ed irreparabile N. 06528/2022 REG.RIC. compromissione finanziaria), un percorso che conduca, invece, ad un elevato rischio di fallimento conseguente proprio alla negatoria del titolo sportivo, e quindi ad una definitiva e più ampia insolvenza dell’impresa “sportiva” interessata (col coinvolgimento di creditori che siano per lo più dipendenti della società stessa);
  • Considerato, dall’altro lato, e in connessione a ciò, che in questa situazione di diffusa difficoltà congiunturale che investe il sistema calcistico, appare più coerente con gli interessi pubblici sottesi alla disciplina “pubblicistica” dello sport, che l’applicazione della normativa in questione sia guidata dalla ponderazione prioritaria dell’interesse (in definitiva sociale) a rispettare il merito sportivo, senza un’applicazione formalistica che rischi di generare, appunto, definitive insolvenze, laddove, come nel caso, la situazione finanziaria appaia ancora riportabile a sostanziale solvibilità (o comunque a una condizione non molto diversa dalla situazione diffusa in cui versano la maggior parte delle società calcistiche);
  • Rilevato che, tanto premesso, appaia prima facie sussistere il periculum estremo di cui all’art.56 c.p.a, dovendosi temporaneamente sospendere la manca ammissione (“Licenza) al Campionato della ricorrente, in vista della camera di consiglio del 25 agosto 2022, nella quale l’istanza cautelare potrà essere esaminata collegialmente, nel dovuto contraddittorio, e senza che si contrapponga un rilevante pregiudizio per lo svolgimento del Campionato (quanto alla data di inizio attuale o, altrimenti, rifissabile in data successiva e prossima, in esito alla pronuncia in sede collegiale);
    P.Q.M.
  • accoglie l’istanza nei sensi di cui in motivazione. Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 25 agosto 2022. Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
    Così deciso in Roma il giorno 4 agosto 2022