L’AQUILA – Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio ha firmato l’ordinanza al numero 54 relativa a norme per il rientro di corregionali da altre Regioni italiane e norme transitorie per il riavvio delle macro-associazioni di persone all’aperto.

Nell’ordinanza c’è l’obbligo:

1. Che tutte le persone che a qualsiasi titolo, a partire da lunedì 4 maggio p.v., raggiungano il territorio
abruzzese con giusto titolo, provenienti da altre regioni italiane, abbiano a segnalare la propria presenza
sul territorio regionale, in modalità telematica all’indirizzo:
https://www.regione.abruzzo.it/content/come-segnalare-il-proprio-ingresso-abruzzo ovvero al numero
verde regionale 800 595 459 per l’opportuna presa in carico da parte del locale Servizio di Igiene,
Epidemiologia e sanità Pubblica (SIESP) responsabile dell’area di arrivo ed al Comune di Residenza (o di
Il Presidente della Regione
Domicilio laddove non concidente) o dimora di destinazione nonché al proprio medico di medicina
generale ovvero al pediatra di libera scelta, ove appartenenti al Servizio Sanitario della Regione Abruzzo;
2. Che tutte le persone provenienti da altra Regione siano obbligate, per i prossimi 15 giorni ovvero sino a
diverso provvedimento:
a. al monitoraggio giornaliero della propria temperatura corporea e a comunicare tempestivamente al
SIESP territorialmente competente la eventuale temperatura superiore a 37.5;
b. al mantenimento del distanziamento sociale di almeno un metro e dell’uso della mascherina e
dell’igiene delle mani per la prevenzione della trasmissione di SARS-Cov2, anche nelle aree pubbliche
ed aperte al pubblico del territorio Regionale, come disposto dal DPCM del 26 aprile 2020, articolo
3, comma 2 nonchè negli spazi chiusi e a livello domiciliare. Non sono soggetti al predetto obbligo i
bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso
continuativo della mascherina;
3. Che tutte le persone che a qualsiasi titolo sono presenti nel territorio abruzzese (residenti e non) siano
tenute – per i prossimi 15 giorni ovvero sino a diverso provvedimento – ad indossare la mascherina anche
negli spazi aperti laddove non è possibile mantenere distanze sociali;
4. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-COv2 nella Regione Abruzzo, si
applicano inoltre le seguenti misure specifiche:
a) l’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di
persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità
di recare con sé minori, disabili o anziani;
b) I mercati scoperti possono aprire, purché siano osservate e fatte osservare le seguenti misure di
prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza, a cura dei comuni competenti per territorio:
i. obbligo di transitare nelle aree mercatali, sia per gli addetti alle vendite che per gli acquirenti,
con guanti e mascherine a copertura di naso e bocca;
ii. definizione preventiva da parte dell’amministrazione comunale, per ogni mercato aperto,
dell’area interessata, dell’assegnazione temporanea dei posteggi e della capienza massima di
persone contemporaneamente presenti all’interno dell’area stessa, comunque non superiore
a n. due acquirenti per ogni postazione di vendita;
iii. individuazione da parte del Comune di un Responsabile per l’attuazione delle misure nazionali
e regionali legate all’emergenza COVID-19 per coordinare sul posto il personale addetto, con
l’eventuale supporto di volontari di protezione civile, ai fini dell’assistenza a clienti ed operatori
del mercato e dell’attuazione delle misure di cui alla presente ordinanza nonché delle ulteriori
misure di prevenzione e sicurezza emanate dai Comuni;
iv. limitazione del perimetro esterno dell’area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri
strumenti idonei in modo che vi siano varchi controllati di accesso separati da quelli di uscita
dall’area stessa;
v. l’accesso all’area di mercato e l’uscita dalla stessa dovranno essere rigorosamente separati, al
fine di limitare al massimo la concentrazione di persone e facilitare il distanziamento sociale;
a tal fine il percorso dovrà essere unidirezionale;
vi. rispetto, sia all’interno dell’area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all’area, del
distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;
vii. distanziamento di almeno due metri e mezzo tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori
di mercatoviii. presenza di non più di due operatori per ogni postazione di vendita;
5. Le amministrazioni comunali possono prevedere, in relazione alle predette aree di mercato, ulteriori
misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza ed informano attraverso i propri strumenti di
comunicazione istituzionale circa le aree di mercato aperte, la loro delimitazione e l’adozione
concreta delle misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza relative alle singole aree.
6. I mercati coperti possono aprire, per la vendita dei prodotti compresi nelle merceologie consentite,
a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni
specifico mercato che preveda quanto segue:
a) presenza di varchi di accesso separati da quelli di uscita;
b) sorveglianza pubblica o privata che verifichi il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro e il rispetto del divieto di assembramento;

Ordinanza Presidenziale 54_ 03052020