ALBA ADRIATICA – Al fine di cogliere le opportunità finalizzate alla Ristrutturazione del Debito degli Enti Locali concesse da Cassa Depositi e Prestiti, in applicazione dell’art 39 del Decreto Milleproroghe, come da Circolare n° 1300 del 23 aprile 2020, si ritiene opportuno -poiché vantaggioso in termini di efficienza, efficacia ed economicità dell’operazione – proporre al Consiglio Comunale il vaglio della delibera odierna riguardante la rinegoziazione dei Mutui dell’Ente.

E’ bene precisare che secondo la indicazioni dell’Istituto, possono essere oggetto di rinegoziazione i mutui che rispondano alle seguenti caratteristiche:

  1. Siano prestiti ordinari, a tasso fisso, variabile o flessibili;

  2. Abbiano oneri di ammortamento interamente a carico dell’ente

  3. Siano in ammortamento al 1° gennaio 2020, con debito residuo a tale data pari o superiore ad € 10.000,00, e scadenza successiva al 31 dicembre 2020.

  4. Ed infine, siano prestiti oggetto di già precedenti operazioni di rinegoziazione attivate da CDP oppure rinegoziati ai sensi del Decreto del MEF del 20 giugno 2003.

Sulla base di quanto appena specificato, si precisa che l’Ente ha attualmente in vita 26 mutui.

Fanno parte del pacchetto oggetto della rinegoziazione 25 di questi 26.

Resta escluso dall’operazione unicamente il finanziamento contratto nel 2019 con il Credito Sportivo per la realizzazione dell’area ex scuola Fabio Filzi, poiché per durata e tasso applicato risulta più vantaggioso rispetto ad un’eventuale rinegoziazione alle condizioni oggi proposte da CDP.

Per tutti gli altri prestiti, invece, si rileva l’opportunità di procedere alla nuova ristrutturazione.

E’ bene precisare che 16 di questi 25 prestiti che andranno ad essere rinegoziati sono stati contratti ciascuno nel proprio anno di riferimento al tasso del 5,5% . 11 di questi 16, già rinegoziati nel 2009, passeranno dunque dal tasso del 5,5% al tasso del 4,027%.

E gli altri 5 dal tasso del 5,5% al tasso medio del 4,2%.

Dei 9 prestiti residui, ben 7 passeranno da un tasso medio del 4,4% (concentrati in una forbice che va dal 4,1% al 4,7%) ad un tasso fisso del 3,3% mentre 2 non subiranno variazioni significative ma vedranno prolungato il piano di ammortamento rispettivamente di 4 e 5 anni.

La rinegoziazione di CDP si muove per tutti sul un piano di ammortamento alla francese con rata fissa e costante a scansione semestrale e scadenza stabilita inderogabilmente nel 2043. Il termine ultimo per la rinegoziazione è perentoriamente fissato al 3 giugno 2020.

Rilevato che il tasso di interesse fisso relativo ai nuovi piani di ammortamento dei mutui è determinato in funzione della scadenza post-rinegoziazione secondo il principio dell’equivalenza finanziaria, assicurando l’uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso del prestito originario e del prestito rinegoziato, sulla base dei fattori di sconto utilizzati per la determinazione delle condizioni applicate da CDP ai prestiti concessi agli Enti locali, tenuto conto della durata e delle condizioni di mercato vigenti alla data di determinazione del tasso di interesse fisso post-rinegoziazione

Preso atto che il debito residuo che va ad essere rinegoziato è quello vigente al 1° gennaio 2020 per un importo pari a 10,8 milioni di euro.

Che al 31 luglio 2020 va corrisposta la sola quota interessi maturata nel primo semestre 2020 calcolata sulla base del tasso di interesse/spread applicabile ai prestiti originari.

Che successivamente, al 31 dicembre 2020, si procederà corrispondendo la sola rata comprensiva della quota capitale, pari allo 0,25% del debito residuo in essere alla data del 1 gennaio 2020 e della quota interessi calcolata al tasso di interesse fisso applicabile ai prestiti rinegoziati.

Ed infine che dalla data 30 giugno 2021 fino alla scadenza dei prestiti rinegoziati andranno corrisposte rate semestrali costanti (comprensive di quota capitale ed interessi) calcolate al tasso di interesse fisso post-rinegoziazione.

Considerato inoltre che le economie generate in termini di interessi da corrispondere alla CDP possono essere desinate alla parte corrente del bilancio ai sensi del D.L. 78/2015 che all’art.7.2 stabilisce che “per gli anni dal 2015 al 2023 le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto di titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli Enti Territoriali senza vincoli di destinazione.

Che nell’immediato l’Ente attraverso questa operazione libera fin da subito circa 700 mila euro nel 2020 e mette a regime per un decennio una media di 400 mila euro di risparmi annui. E che i vantaggi derivanti dall’immediato alleggerimento degli oneri di rimborso e quindi dalla maggiore disponibilità di risorse finanziarie siano superiori agli svantaggi relativi al prolungamento del piano di ammortamento.

Valutato ogni aspetto di base, connesso e consequenziale e confortati dagli elaborati tecnici allegati alla delibera odierna ed da ogni e più ampia valutazione compiuta in base ai dati in nostro possesso dal Settore Finanziario e dall’Organo di Revisione, si sottopone al vaglio del Consiglio la delibera odierna.