TERAMO – Il ricorso al terzo grado di giudizio, in Cassazione, era stato voluto dall’Azienda di Trasporto Unico Abruzzese che alla fine ha sempre avuto torto sull’applicato accordo di secondo livello: CGIL, CISL e UIL lo avevano sottoscritto ma non l’UGL: ai primi due casi ne seguiranno presumibilmente altri quattro, tutti assistiti nei tre gradi di giudizio dall’Avv. Annamaria Tanzi del Foro di Teramo (che vedete nella foto a margine).

Di fatto l’Accordo era peggiorativo sia da un punto di vista economico che normativo, come ha confermato la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, rigettando punto per punto tutti i motivi dei Ricorsi per Cassazione proposti dalla Società Unica Abruzzese di Trasporto (T.U.A.) S.P.A. Unipersonale. E’ stata nei fatti ribadita l’inapplicabilità del Contratto Collettivo Aziendale sottoscritto il 26 Ottobre 2015 ai 2 dipendenti ex Arpa, che è stato considerato peggiorativo sia da un punto di vista economico che normativo.

Per la Corte di Cassazione “I Contratti Collettivi Aziendali possono ritenersi applicabili a tutti i lavoratori dell’azienda, ancorché non iscritti alle Organizzazioni Sindacali stipulanti, con l’unica eccezione di quei lavoratori che aderendo ad una Organizzazione Sindacale diversa, ne condividono l’esplicito dissenso”. Nel caso specifico, la Cassazione ha confermato che i lavoratori non sono vincolati dal Contratto Collettivo Aziendale del 26 Ottobre 2015 in quanto il loro sindacato di riferimento aveva espresso esplicito dissenso allo stesso e i lavoratori avevano comunicato alla società l’esplicito rifiuto di aderire all’accordo.

Le due Ordinanze rappresentano un importante punto di riferimento per il diritto del lavoro e sindacale, in quanto riaffermano con forza il principio di rappresentanza sindacale di categoria e il bilanciamento tra autonomia collettiva e libertà individuale dei lavoratori.