TERAMO – Importante pronuncia del Tribunale di Teramo che, con una sentenza pubblicata pochi giorni fa, ha sancito il diritto dei titolari di 3 buoni fruttiferi serie P/Q (di importo pari a L. 2.000.000 cadauno) sottoscritti nel mese di Settembre 1986, di riscuotere gli importi riportati nella tabella posta nel retro dei buoni, e non gli inferiori rendimenti dichiarati da Poste Italiane, affermando, quindi, la prevalenza di quanto riportato sul documento postale rispetto alle modifiche apportate con D.M. n. 148/1986 (Decreto Goria-Gava).
Il risparmiatore vibratiano, erede dei titolari sottoscrittori dei buoni in oggetto, alla scadenza degli stessi, si era recato presso lo sportello di Poste Italiane vedendosi, però, opposta la disponibilità a liquidare solo la metà dell’importo riportato a tergo, motivata con la avvenuta modifica dei rendimenti in forza del citato decreto.
L’avente diritto, quindi, si vedeva costretto a rivolgersi ai suoi legali Annalisa Chiarini e Daniele Capuani citando in giudizio Poste Italiane dinanzi al Tribunale Civile di Teramo.
Con la sentenza in oggetto la Società convenuta veniva dichiarata inadempiente nell’ effettuare il rimborso e, per l’effetto, condannata a corrispondere, in favore dell’erede dei titolari dei buoni, la complessiva somma di 41.051 euro quale differenza tra il rimborso effettuato al momento della scadenza e quello effettivamente dovuto, oltre interessi, spese di lite ed onorari legali.
L’On. Giudicante ha accolto la domanda attorea sottolineando che i buoni fruttiferi recavano a tergo una dicitura che specifica al possessore con esattezza l’importo che gli sarebbe corrisposto a seconda dell’anno in cui gli stessi sarebbero stati presentati all’incasso per il rimborso, a nulla rilevando quanto sostenuto dalla difesa di parte convenuta secondo la quale gli stessi sarebbero stati emessi con un errata stampigliatura.
Come correttamente segnalato dal Tribunale di Teramo poi: “i buoni postali fruttiferi non hanno natura di titoli di credito ma vanno considerati titoli di legittimazione ai sensi dell’art. 2002 c.c.; ciò nonostante il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore è destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti.”
Si tratta, senza dubbio, di una importante decisione a favore dei risparmiatori titolari di buoni postali fruttiferi che in questi anni, ignari dei propri diritti, si vedono riconoscere sulla base di una unilaterale applicazione normativa retroattiva, rimborsi di gran lunga inferiori rispetto a quelli espressamente indicati nei buoni e, quindi, effettivamente spettanti.