TERAMO – Un’altra patata bollente sta per scatenarsi sul Comune di Teramo. L’amministrazione D’Alberto avrebbe preso atto della non collaudabilità delle rotonde e delle strade facenti parte del progetto “Infrastrutture, urbanizzazione e servizi di competenza del Comune di Teramo a servizio del complesso universitario. 3° lotto – 1° stralcio.

Con delibera di Giunta approvata giovedì scorso, il Comune procede con atto di indirizzo e prende atto che le opere, come scritto dallo stesso collaudatore incaricato, non sono collaudabili.

La storia iniziò nel 2007, quando fu approvato il progetto preliminare dell’intervento denominato “Infrastrutture, urbanizzazione e servizi di competenza del Comune di Teramo a servizio del complesso universitario. 3° lotto – 1° stralcio“. Si trattava si un progetto di oltre 1.468.000 euro, con una variante di oltre 200.000 euro che riguardava anche i lavori della rotonda del Promenade, della strada tra Villa Mosca e Colleparco e degli impianti di illuminazione.

Nella delibera si legge:

“In data 22 gennaio 2020 è stato sottoscritto il “Verbale di Visita Finale”, in cui il Collaudatore, essendo ampiamente spirati i tempi concessi (60 giorni) per l’adempimento alle prescrizioni, ha dichiarato di ritenere concluse le operazioni di collaudo e ha comunicato che avrebbe provveduto a redigere il relativo atto sulla base della documentazione acquisita fino a quel momento e delle risultanze del sopralluogo stesso; 73. in allegato alla nota acquisita al Protocollo Generale dell’Ente in data 14 febbraio 2020 con n. 10136 il Collaudatore ha trasmesso al Responsabile del Procedimento il “Verbale di visita e Relazione di collaudo” (ex art. 232 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), che viene allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, con cui, dopo aver elencato quanto emerso dall’esame della documentazione e i risultati dei sopralluoghi effettuati, ha informato l’Amministrazione Comunale di Teramo che, a Suo parere, i lavori eseguiti dall’impresa Conglomerati Bituminosi Vomano di Di Sabatino Oscar & C. S.r.l. non erano collaudabili, riferendo che aveva ritenuto l’inadempimento alle prescrizioni effettuate, in termini di lavorazioni da eseguire per l’eliminazione di vizi e difetti, rilevante ai soli fini del
quantum del corrispettivo da liquidare e non ai fini dell’an della collaudabilità, che, naturalmente, precede nella gerarchia delle valutazioni da effettuare, proponendo, infine, all’Amministrazione Comunale di voler provvedere prioritariamente:
a. a far eseguire le verifiche di cui alle lettere c) (certificazione dell’idoneità dell’opera nel suo insieme ad assicurare lo scopo per il quale era stata realizzata, cioè l’equilibrio del pendio su cui insiste il corpo stradale del Nodo H) ed h) (certificazione dell’idoneità dell’opera allo scopo per il quale è stata realizzata, alla luce dell’assenza del misto cementato al di sotto del marciapiede in betonelle del Nodo C-D) del capitolo D del “Verbale di visita e Relazione di collaudo” (ex art. 225, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
b. a far eseguire le necessarie verifiche di conformità alle vigenti normative di tutti gli impianti di illuminazione, di cui alla lettera a.6) del capitolo D del “Verbale di visita e Relazione di collaudo” (ex art. 225, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 74. con nota prot. n. 10273 del 14 febbraio 2020 il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di aver vistato il “Verbale di visita e Relazione di collaudo” (ex art. 232 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) in segno di accettazione e di ampia condivisione del contenuto, trasmettendolo alla Concessionaria; 75. in allegato alla nota prot. n. 10361 del 14 febbraio 2020 il Responsabile del Procedimento ha trasmesso il “Verbale di visita e Relazione di collaudo” (ex art. 232 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) all’Amministrazione Comunale; 76. con nota prot. n. 10392 del 14 febbraio 2020 il Responsabile del Procedimento, riservandosi ogni più ampia e puntuale valutazione a tutela degli interessi dell’Amministrazione Comunale, ha ritenuto opportuno evidenziare alla Concessionaria la necessità di provvedere con la massima responsabilità e con tempestività, e comunque non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della nota, all’esecuzione delle verifiche proposte dal Collaudatore, indicate a pag. 53 del “Verbale di visita e relazione di collaudo” (art. 232 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), e che, di seguito, si elencavano: a. le verifiche di cui alla lettera c) del capitolo D) del “Verbale di visita e Relazione di collaudo” (ex art. 225, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) (cfr. pag. 41 del “Verbale di visita e relazione di GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 108 del 28/05/2020 collaudo” (ex articolo 232 del D.P.R. n. 207/2010)). Il Direttore dei Lavori, con atto separato, vorrà anche certificare l’idoneità dell’opera, nel suo insieme, ad assicurare lo scopo per il quale è stata realizzata: l’equilibrio del pendio su cui è il corpo stradale;
b. le verifiche di cui alla lettera h) del capitolo D) del “Verbale di visita e Relazione di collaudo” (ex art. 225, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) (cfr. pag. 41 del “Verbale di visita e relazione di collaudo” (ex articolo 232 del D.P.R. n. 207/2010)). Con atto separato il Direttore dei Lavori vorrà, poi, certificare l’idoneità dell’opera allo scopo per il quale è stata realizzata;
c. le necessarie verifiche di conformità alle vigenti normative di tutti gli impianti di illuminazione (lettera a.6) del capitolo D) del “Verbale di visita e Relazione di collaudo” (ex art. 225, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) (cfr. pag. 41 del “Verbale di visita e relazione di collaudo” (ex articolo 232 del D.P.R. n. 207/2010)). Con atto separato il Direttore dei Lavori vorrà anche certificare l’idoneità dei singoli impianti, come realizzati, ad assicurare lo scopo per il quale ciascuno è stato realizzato;
77. con nota Proger prot. 1240_228 del 28 febbraio 2020, acquisita al Protocollo Generale dell’Ente in data 2 marzo 2020 con n. 14108, il Direttore dei Lavori riscontrava la nota prot. n. 10392 del 14 febbraio 2020 del Responsabile del Procedimento, allegando le relazioni di cui alle lettere c) ed h) del Capitolo D del “Verbale di visita e Relazione di collaudo” (ex art. 225, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) e
dichiarando che in merito alle verifiche di conformità alle vigenti normative di tutti gli impianti di illuminazione di cui alla lettera a.6) del Capitolo D del “Verbale di visita e Relazione di collaudo” (ex art. 225, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), avrebbe provveduto a mezzo di Tecnico abilitato sulla base delle norme applicabili per gli impianti di pubblica illuminazione ed in riferimento all’opera così come eseguita e che si sarebbe reso necessario che il Responsabile del Procedimento avesse provveduto a mettere in contatto la Proger S.p.A. con il competente Settore dell’Amministrazione Comunale per poter eseguire i necessari accessi agli impianti in questione dal momento che allo stato risultavano funzionanti e in gestione a Ditta terza incaricata dal Comune di Teramo;
78. con nota prot. n. 15467 del 6 marzo 2020 il Responsabile del Procedimento, in conclusione dell’incarico affidatogli con determinazione del Dirigente del Settore V del 13 novembre 2014 n. 1874 (Registro Generale), successivamente modificata ed integrata con determinazione del Dirigente del Settore V del 6 febbraio 2015 n. 119 (Registro Generale), ha informato l’Amministrazione Comunale delle risultanze delle verifiche condotte sulla documentazione trasmessa dalla Proger S.p.A. in allegato alla nota Proger prot. 1240_228 del 28 febbraio 2020, acquisita al Protocollo Generale dell’Ente in data 2 marzo 2020 con n. 14108, comunicando che:
a. “relativamente all’intervento denominato “nodo H” e alla specifica richiesta di certificazione dell’equilibrio del pendio su cui insiste il corpo stradale nulla era stato rinvenuto nell’apposita relazione allegata. A pag. 13 il Direttore dei Lavori sostiene che “la trincea realizzata non è pensata per la stabilizzazione del versante, ma per il miglioramento dello stato locale della strada, riducendone la Vulnerabilità”, in quanto la Perizia di Variante, approvata con D.G.C. n. 155 del 1° giugno 2017, prevedeva, secondo il Direttore dei Lavori, il solo ripristino del tratto di viabilità esistente interessato dallo smottamento franoso. Di quanto dichiarato dal Direttore dei Lavori in merito alle ridotte finalità dell’intervento proposto, però, non si rinviene traccia alcuna nella documentazione progettuale di perizia. Anzi, a pag. 7 della “Relazione Illustrativa” (elaborato V 04 00 O RL 01) il Progettista dichiarava che, supportati dagli esiti di una campagna di indagini geognostiche, gli interventi previsti erano finalizzati alla mitigazione del rischio e alla sistemazione della frana”;
b. “relativamente all’intervento denominato “nodo C-D” e alla specifica richiesta di certificazione dell’idoneità dell’opera allo scopo il Direttore dei Lavori certifica nella apposita relazione allegata che la fondazione risulta idonea per lo scopo sia in condizioni statiche che sismiche”;
c. “relativamente alla specifica richiesta di certificazione di idoneità dei singoli impianti elettrici, come realizzati, ad assicurare lo scopo per il quale ciascuno è stato realizzato nulla si rinviene nella documentazione allegata, comunicando l’ing. Pierfranco Mancini, nella sua qualità di Progettista e di Direttore dei Lavori, che a tale verifica provvederà, addirittura, Tecnico abilitato sulla base delle norme applicabili per gli impianti di pubblica illuminazione”;
d. “la Proger S.p.A. ha ricompreso nella documentazione tecnico/contabile trasmessa, verificata in contraddittorio con l’Appaltatore, anche un “Libretto delle Misure valorizzato”: trattasi della sesta versione della contabilità finale, la quarta successiva alla unica versione ufficiale consegnata dalla Concessionaria in data 13 agosto 2018 e consegnata al Collaudatore”;
e. “non è superfluo, infine, segnalare che la Proger S.p.A. non ha operato da semplice contraente in esito ad una procedura di gara, ma da Concessionaria di servizi (cfr. Rep. n. 4089 del 23 maggio 1992), delegata per l’effetto tra l’altro ad appaltare a terzi, per conto del Concedente, i lavori da eseguire e “a far eseguire le opere in conformità della progettazione approvata restando inteso che non potranno essere apportate

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 108 del 28/05/2020 variazioni o aggiunte né concordarsi nuovi prezzi ed atti aggiuntivi senza la preventiva approvazione, su proposta della Concessionaria, del Concedente”, obbligandosi alla buona riuscita dei lavori stessi”; 79. alla luce dell’esito di “non collaudabilità” dei Lavori Principali, il Responsabile del Procedimento ha stabilito anche di sospendere le valutazioni del Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori limitatamente ai Lavori Complementari approvati con deliberazione della Giunta Comunale 1° giugno 2017, n. 155, e ultimati in data 8 settembre 2017, ad eccezione di quelli inerenti lavorazioni di finitura e completamento, comunque marginali e di piccola entità che non incidevano sull’uso e sulla funzionalità delle opere. Dato atto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del Procedimento e del titolare dell’ufficio; Dato atto che il Dirigente del Settore V ha personalmente verificato il rispetto dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti comunali.
Acquisito il parere favorevole del Dirigente del Settore V, Ing. Remo Bernardi, in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i., come riportato e inserito in calce all’atto.
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del suddetto decreto e ss.mm.ii, in quanto il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, come riportato e inserito in calce all’atto.
Visto che la proposta di deliberazione è dunque coerente con le previsioni del Documento Unico di Programmazione, nonché con il Bilancio di Previsione approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 7 giugno 2019, in conformità a quanto previsto dall’art. 77 del vigente Regolamento di Contabilità;

RITENUTA, pertanto, da parte del Sindaco ammissibile e procedibile la proposta medesima;

Con voti unanimi favorevoli resi a seguito di appello nominale nei modi di legge;

DELIBERA

1. di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il “Verbale di visita e Relazione di collaudo” (ex art. 232 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, trasmesso dal Collaudatore con nota acquisita al Protocollo Generale dell’Ente in data 14 febbraio 2020 con n. 10136, con cui ha informato l’Amministrazione Comunale di Teramo che i lavori eseguiti dall’impresa Conglomerati Bituminosi Vomano di Di Sabatino Oscar & C. S.r.l. non erano collaudabili;
3. di prendere atto, riservandosi ogni più ampia e puntuale valutazione a tutela degli interessi dell’Amministrazione Comunale, della necessità di provvedere con la massima responsabilità e con tempestività alle verifiche indicate dal Responsabile del Procedimento con nota prot. n. 10392 del 14 febbraio 2020, e nello specifico:
a. le verifiche di cui alla lettera c) del capitolo D) del “Verbale di visita e Relazione di collaudo” (ex art. 225, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) (cfr. pag. 41 del “Verbale di visita e relazione di collaudo” (ex articolo 232 del D.P.R. n. 207/2010)), al fine di certificare l’idoneità dell’opera, nel suo insieme, ad assicurare lo scopo per il quale è stata realizzata, cioè l’equilibrio del pendio su cui è il corpo stradale;
b. le necessarie verifiche di conformità alle vigenti normative di tutti gli impianti di illuminazione (lettera a.6) del capitolo D) del “Verbale di visita e Relazione di collaudo” (ex art. 225, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) (cfr. pag. 41 del “Verbale di visita e relazione di collaudo” (ex articolo 232 del D.P.R. n. 207/2010)), al fine di certificare l’idoneità dei singoli impianti, come realizzati, ad assicurare lo scopo per il quale ciascuno è stato realizzato;
GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 108 del 28/05/2020
4. di demandare alla Segretaria Generale, alla Dirigente del Settore IV e al Dirigente del Settore V la predisposizione e/o l’adozione degli atti consequenziali, finalizzati alla tutela dell’Ente e dell’interesse pubblico, alla salvaguardia della pubblica incolumità e al mantenimento in essere del finanziamento regionale concesso per la realizzazione dell’intervento e regolato dalla “Nuova Convenzione di Finanziamento” tra Regione Abruzzo e Comune di Teramo, sottoscritta in data 2 novembre 2015.

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