TERAMO – A partire da lunedì prossimo, 10 gennaio, il Governo estenderà l’uso obbligatorio del Super Green Pass ad un ampio numero di attività e di servizi tanto che la zona bianca e quella gialla diventeranno pressoché uguali alla zona arancione. Uno degli aspetti che continueranno a differenziare le varie zone riguarderà gli spostamenti che, per ora, contemplano che, in zona arancione, ci si muova nel solo ambito comunale come limite per chi è sprovvisto di Green Pass, mentre dopo il 10 gennaio in zona bianca e gialla ci si potrà continuare a spostare liberamente, senza certificato verde, non invece in quella arancione.
Dal 10 gennaio 2022 le attività o i servizi che, in zona bianca, gialla e arancione, richiederanno l’esibizione del Super Green Pass da vaccino/guarigione, sono:
- Utilizzo di mezzi di trasporto pubblico o privato di linea
- Trasporto scolastico, anche dedicato, dai 12 anni compiuti
- Accesso agli impianti di risalita nei comprensori sciistici
- Accesso dei visitatori a strutture sanitarie, socio-sanitarie, residenziali, socioassistenziali e hospice
- Consumazione al tavolo, sia all’aperto che al chiuso, nonché consumazione al banco nei locali della ristorazione (bar, ristoranti, etc.)
- Alloggio in hotel e strutture ricettive, nonché fruizione del servizio di ristorazione, sia all’aperto che al chiuso, sia riservato o meno ai soli clienti della struttura ricettiva.
- Attività sportiva o motoria, sia all’aperto che al chiuso, in palestre, piscine e centri natatori
- Accesso agli spogliatoi e alle docce per l’attività sportiva
- Sport di squadra e attività sportiva in centri e circoli sportivi sia all’aperto che al chiuso (ad esempio i calcetto)
- Sport di contatto al chiuso
- Accesso a spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali al chiuso (con capienza al 100%). In tutti questi luoghi vige inoltre il divieto di consumazione di cibi e bevande.
- Sono vietati ovunque all’aperto i concerti ed eventi assimilati che comportino assembramenti.
- Accesso a mostre, musei e altri luoghi della cultura (compresi archivi e biblioteche)
- Feste sia conseguenti che non conseguenti a cerimonie civili e religiose al chiuso
- Tutte le feste ed eventi assimilati all’aperto che comportino assembramenti sono vietate ovunque.
- Accesso a competizioni ed eventi sportivi in stadi e palazzetti con capienza del 35% al chiuso e del 50% all’aperto solo con super green pass
- Accesso a sagre e fiere, anche su aree pubbliche
- Accesso a convegni e congressi, sia all’aperto che al chiuso
- Accesso ai centri benessere sia all’aperto che al chiuso
- Accesso ai centri termali sia all’aperto che al chiuso (salvo che per livelli essenziali di assistenza e le attività riabilitative o terapeutiche)
- Accesso a parchi tematici e di divertimento
- Accesso anche ai centri culturali, centri sociali e ricreativi.
- Accesso a sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.
Quarantene
- La quarantena precauzionale non si applica per coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione, nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.
- Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.
- Alla cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza deve far seguito l’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare effettuato anche presso centri privati; in tale caso la trasmissione all’Asl del referto negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza – fonte ANDI –