TERAMO – A partire da lunedì prossimo, 10 gennaio, il Governo estenderà l’uso obbligatorio del Super Green Pass ad un ampio numero di attività e di servizi tanto che la zona bianca e quella gialla diventeranno pressoché uguali alla zona arancione. Uno degli aspetti che continueranno a differenziare le varie zone riguarderà gli spostamenti che, per ora, contemplano che, in zona arancione, ci si muova nel solo ambito comunale come limite per chi è sprovvisto di Green Pass, mentre dopo il 10 gennaio in zona bianca e gialla ci si potrà continuare a spostare liberamente, senza certificato verde, non invece in quella arancione.

Dal 10 gennaio 2022 le attività o i servizi che, in zona bianca, gialla e arancione, richiederanno l’esibizione del Super Green Pass da vaccino/guarigione, sono:

  • Utilizzo di mezzi di trasporto pubblico o privato di linea
  • Trasporto scolastico, anche dedicato, dai 12 anni compiuti
  • Accesso agli impianti di risalita nei comprensori sciistici
  • Accesso dei visitatori a strutture sanitarie, socio-sanitarie, residenziali, socioassistenziali e hospice
  • Consumazione al tavolo, sia all’aperto che al chiuso, nonché consumazione al banco nei locali della ristorazione (bar, ristoranti, etc.)
  • Alloggio in hotel e strutture ricettive, nonché fruizione del servizio di ristorazione, sia all’aperto che al chiuso, sia riservato o meno ai soli clienti della struttura ricettiva.
  • Attività sportiva o motoria, sia all’aperto che al chiuso, in palestre, piscine e centri natatori
  • Accesso agli spogliatoi e alle docce per l’attività sportiva
  • Sport di squadra e attività sportiva in centri e circoli sportivi sia all’aperto che al chiuso (ad esempio i calcetto)
  • Sport di contatto al chiuso
  • Accesso a spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali al chiuso (con capienza al 100%). In tutti questi luoghi vige inoltre il divieto di consumazione di cibi e bevande.
  • Sono vietati ovunque all’aperto i concerti ed eventi assimilati che comportino assembramenti.
  • Accesso a mostre, musei e altri luoghi della cultura (compresi archivi e biblioteche)
  • Feste sia conseguenti che non conseguenti a cerimonie civili e religiose al chiuso
  • Tutte le feste ed eventi assimilati all’aperto che comportino assembramenti sono vietate ovunque.
  • Accesso a competizioni ed eventi sportivi in stadi e palazzetti con capienza del 35% al chiuso e del 50% all’aperto solo con super green pass
  • Accesso a sagre e fiere, anche su aree pubbliche
  • Accesso a convegni e congressi, sia all’aperto che al chiuso
  • Accesso ai centri benessere sia all’aperto che al chiuso
  • Accesso ai centri termali sia all’aperto che al chiuso (salvo che per livelli essenziali di assistenza e le attività riabilitative o terapeutiche)
  • Accesso a parchi tematici e di divertimento
  • Accesso anche ai centri culturali, centri sociali e ricreativi.
  • Accesso a sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Quarantene

  • La quarantena precauzionale non si applica per coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione, nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.
  • Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.
  • Alla cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza deve far seguito l’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare effettuato anche presso centri privati; in tale caso la trasmissione all’Asl del referto negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza – fonte ANDI