Vicende di Silvi, presentata un'interrogazione parlamentare
D'Alfonso: "Fare chiarezza assoluta sui fatti"
- La Redazione
PESCARA - Richiede un approfondimento istituzionale il grave episodio che lo scorso 29 settembre ha coinvolto alcuni componenti dell’amministrazione comunale di Silvi, dove si sarebbe verificato, stando alle cronache e alle denunce, un fatto grave, una presunta aggressione nei confronti del vicesindaco donna di Fratelli d’Italia a opera dell’allora assessore della Lega. Ho ritenuto opportuno tradurre la vicenda in una Interrogazione parlamentare, rivolta al Ministero dell’Interno, per capire le modalità, il contesto e le possibili conseguenze sull’esercizio delle funzioni istituzionali, ovvero se l’amministrazione comunale di Silvi sia nelle condizioni di continuare a operare nella piena libertà dei suoi componenti o se ricorrano le circostanze previste dall'articolo 141 del decreto legislativo n.267 del 2000 determinando lo scioglimento del Consiglio comunale e il ritorno alle urne.
Il fatto, ampiamente riportato dalle cronache, racconta che l’episodio di violenza si sarebbe verificato all’interno della sede comunale, quando, durante una lite, la vicesindaca sarebbe stata presa al collo, tanto da dover fare successivamente ricorso alle cure mediche. La vicenda si sarebbe consumata alla presenza di altri esponenti dell'amministrazione comunale, circostanza che rende necessario accertare con precisione la dinamica dei fatti, la loro effettiva qualificazione giuridica e le condotte poste in essere, prima, durante e dopo l'aggressione.
Subito dopo l'episodio, l'assessore Assessore-esponente della Lega avrebbe rassegnato le proprie dimissioni, mentre il sindaco di Silvi, avrebbe proceduto all'azzeramento della Giunta comunale.
Ora, sottolineando la gravità del fatto, ancor più quando accade in una sede istituzionale a opera di amministratori, assume particolare rilievo il contesto nel quale l'episodio si sarebbe verificato, posto che la vicesindaca avrebbe manifestato e preannunciato una posizione non conforme a quella auspicata dall'assessore Lella in relazione a deliberazioni che avrebbero dovuto essere sottoposte all'esame degli organi dell'ente e, in particolare, del Consiglio comunale.
Tale circostanza pone la necessità di verificare se l'aggressione non sia stata determinata esclusivamente da un conflitto di carattere personale o politico, ma possa essere stata posta in essere anche allo scopo di modificare, orientare o comunque condizionare la posizione della vicesindaca e il suo preannunciato voto, incidendo quindi sulla libera formazione della volontà dell'organo collegiale. Qualora tale finalità fosse confermata dagli accertamenti, il fatto assumerebbe una particolare gravità, in quanto la violenza potrebbe essere stata utilizzata quale strumento di pressione per incidere sull'esercizio di una funzione pubblica e sul procedimento di formazione della volontà dell'organo elettivo.
Sotto il profilo penale, tale circostanza potrebbe rendere necessario verificare, oltre alle eventuali fattispecie relative alle lesioni o all'aggressione personale, la sussistenza dei presupposti delle fattispecie di cui agli articoli 336 e 338 del codice penale: l'articolo 336 c.p. punisce, infatti, chi usa violenza o minaccia nei confronti di un pubblico ufficiale per costringerlo a compiere un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio; l'articolo 338 c.p., a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 105 del 2017, contempla invece espressamente la violenza o minaccia nei confronti di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, dei suoi singoli componenti o di una pubblica autorità costituita in collegio, anche quando la condotta sia finalizzata a impedire o turbare l'attività dell'organo ovvero a ottenere, ostacolare o impedire l'adozione di un provvedimento;
Pertanto, ove fosse accertato che la condotta violenta era funzionale a modificare o condizionare la posizione della vicesindaca rispetto a una deliberazione da sottoporre al Consiglio comunale, dovrebbero essere valutati anche gli eventuali profili riconducibili all'articolo 338 c.p., ferma restando la qualificazione giuridica riservata all'autorità giudiziaria.
Altrettanto rilevante appare la posizione del sindaco di Silvi, il quale, nella sua qualità di sindaco, esercita anche le funzioni attribuitegli quale ufficiale del Governo in materia di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 267 del 2000; tale disposizione attribuisce al sindaco, quale ufficiale del Governo, specifiche funzioni in materia di sicurezza e ordine pubblico.
Qualora il sindaco fosse stato presente ai fatti, ovvero ne avesse avuto conoscenza diretta o comunque nell'esercizio delle proprie funzioni avesse acquisito una notizia qualificata relativa a un reato perseguibile d'ufficio, appare necessario verificare se siano stati correttamente adempiuti gli obblighi previsti dall'articolo 331 del codice di procedura penale, secondo cui i pubblici ufficiali che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, abbiano notizia di un reato perseguibile d'ufficio devono farne denuncia per iscritto senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.
La medesima verifica appare necessaria nei confronti degli altri pubblici ufficiali eventualmente presenti al momento dei fatti o che ne abbiano acquisito conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni;
Alla luce della successione degli eventi, appare necessario comprendere se l'aggressione e le successive determinazioni politiche abbiano prodotto o possano produrre conseguenze sulla regolare formazione della volontà degli organi comunali, e occorre verificare se il successivo azzeramento della Giunta abbia inciso sulla normale prosecuzione dell'attività amministrativa e se siano state adottate misure idonee a garantire l'autonomia e la libertà di determinazione dei singoli amministratori. Il quadro complessivo della vicenda, ove venisse confermata l'esistenza di pressioni fisiche o intimidatorie finalizzate a condizionare l'attività deliberativa dell'ente, potrebbe assumere rilevanza anche sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica e del regolare funzionamento delle istituzioni locali.
Per tali ragioni ho ritenuto fondamentale interrogare il Ministro per sapere se sia a conoscenza dei fatti sopra descritti e quali informazioni siano state acquisite dalla Prefettura di Teramo, dalle Forze di polizia e dalle altre autorità competenti. E ancora:
- se siano stati effettuati o siano in corso accertamenti sulla dinamica dell'episodio verificatosi il 29 settembre 2026 all'interno della sede comunale di Silvi e sulle responsabilità dei soggetti coinvolti;
- se il Ministro ritenga necessario verificare se l'aggressione alla vicesindaca sia stata posta in essere, anche solo in parte, allo scopo di condizionarne o modificarne la posizione e il preannunciato voto su specifiche deliberazioni sottoposte o da sottoporre al Consiglio comunale, e se tale finalità possa integrare, ove accertata, gli estremi di una condotta penalmente rilevante ai sensi degli articoli 336 e/o 338 del codice penale;
- se siano stati acquisiti o si intendano acquisire i verbali, le registrazioni, le comunicazioni interne, gli eventuali filmati di videosorveglianza e ogni altro elemento utile a ricostruire non soltanto la dinamica dell'aggressione, ma anche le ragioni e il contesto che l'avrebbero preceduta, con particolare riferimento alle posizioni espresse dalla vicesindaca sulle deliberazioni oggetto di discussione;
- se il Ministro ritenga necessario verificare quale fosse la conoscenza dei fatti da parte del sindaco Andrea Scordella, in quale momento ne sia venuto a conoscenza e se, nella sua qualità di pubblico ufficiale e di ufficiale del Governo, abbia provveduto a effettuare le comunicazioni e le denunce eventualmente previste dalla legge;
- se analoghi accertamenti siano stati svolti nei confronti degli altri amministratori o pubblici ufficiali eventualmente presenti ai fatti e successivamente venuti a conoscenza della vicenda;
- se la Prefettura di Teramo abbia valutato le conseguenze della vicenda sul regolare funzionamento degli organi comunali, sulla libertà di determinazione degli amministratori e sulla serenità dell'attività istituzionale;
- se il Ministro ritenga opportuno disporre, per il tramite della Prefettura, un approfondimento complessivo sulla vicenda politico-amministrativa del Comune di Silvi, anche alla luce delle tensioni interne alla maggioranza e delle successive modificazioni della Giunta;
- se, qualora dagli accertamenti emergano elementi tali da compromettere il normale funzionamento dell'ente o gravi motivi di ordine pubblico, il Ministro non ritenga di valutare l'adozione delle iniziative di propria competenza previste dal Testo unico degli enti locali compresa, ove ne ricorrano i presupposti, l'attivazione delle procedure di cui all'articolo 141 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
- infine, quali iniziative il Ministro intenda assumere affinché sia garantito che nessun amministratore locale possa essere oggetto di violenza, minaccia o pressione fisica quale strumento per condizionarne le scelte istituzionali e la libertà di voto, assicurando il pieno e libero esercizio delle funzioni degli organi elettivi del Comune di Silvi. - On. Luciano D'Alfonso -