Ricostruzione: dopo 10 anni il caso di un edificio senza una procedura chiara

La vicenda riguarda Villaggio Orsini di Mosciano Sant'Angelo da delocalizzare ma vittima di vizi di forma e domande rigettate

- La Redazione

Ricostruzione: dopo 10 anni il caso di un edificio senza una procedura chiara

Da un lettore, proprietario di una delle unità inagibili e tecnico, riceviamo e pubblichiamo

MOSCIANO SANT'ANGELO - La vicenda segnalata è relativa alla ricostruzione post-sisma e credo possa avere interesse non soltanto locale, perché riguarda uno dei casi nei quali la normativa, pur prevedendo una soluzione, incontra ancora difficoltà nella sua applicazione concreta.

Si tratta del fabbricato del Villaggio Orsini, in via Pescara 60 a Mosciano Sant’Angelo, inagibile dal 2017.

La particolarità del caso nasce prima ancora del terremoto. L’area era stata interessata già nel 2013 da un dissesto idrogeologico che aveva coinvolto anche edifici vicini. Dopo gli eventi sismici del 2016-2017, il fabbricato fu dichiarato non utilizzabile: il sopralluogo FAST del 2 marzo 2017, l’ordinanza di sgombero del 21 marzo e la successiva scheda AeDES con esito E determinarono l’abbandono delle abitazioni da parte delle famiglie residenti. Gli atti successivi hanno poi ricondotto la vicenda alla necessità della delocalizzazione, non essendo praticabile la normale ricostruzione sul sedime originario. Delocalizzare, in questo caso, significa ricostituire altrove le abitazioni che non possono essere recuperate nel luogo originario.

Le possibilità previste sono sostanzialmente due: individuare un nuovo sito sul quale realizzare un altro fabbricato unitario oppure consentire ai singoli proprietari di acquistare abitazioni equivalenti già esistenti.

Nel caso del Villaggio Orsini, la ricostruzione collettiva in un altro sito presenta difficoltà molto rilevanti: secondo quanto rappresentato dai proprietari, non è stata individuata un’area già disponibile sulla quale trasferire l’intero edificio e una soluzione di questo tipo comporterebbe inevitabilmente una nuova fase fatta di individuazione del terreno, pianificazione, progettazione, autorizzazioni e costruzione.

Dopo quasi dieci anni dall’inagibilità, i proprietari residenti hanno quindi individuato nell’acquisto di abitazioni equivalenti la soluzione più concreta per recuperare una condizione abitativa stabile.

È proprio qui, però, che una previsione normativa apparentemente semplice si è rivelata molto difficile da applicare.

L’edificio comprende otto unità appartenenti a diversi proprietari. Per la delocalizzazione mediante acquisto separato di abitazioni equivalenti occorre coordinare una decisione che riguarda l’edificio nel suo complesso con una serie di operazioni necessariamente individuali: ogni proprietario deve individuare il proprio nuovo immobile, produrre i documenti relativi alla propria posizione, verificare i requisiti dell’abitazione prescelta e perfezionare il relativo acquisto.

In un caso del genere i tempi non possono essere identici per tutti. Un proprietario può trovare subito un alloggio idoneo, un altro può impiegare mesi. Un venditore può essere disposto ad attendere la definizione della pratica, un altro può chiedere tempi molto più brevi. È quindi necessario capire se le diverse posizioni possano procedere autonomamente oppure se il ritardo di uno debba bloccare l’intero procedimento.

È un problema ancora oggi oggetto di specifici quesiti rivolti al Servizio Assistenza Sisma 2016. Nel frattempo sono già state presentate due richieste di contributo. La prima risale al 20 settembre 2021 e si è conclusa il 21 maggio 2024 con il decreto di rigetto USR Abruzzo n. 1043. Una seconda domanda è stata depositata il 24 giugno 2024, questa volta impostata espressamente per danni gravi e acquisto di abitazioni equivalenti, ma anche questa è stata respinta con decreto n. 2239 dell’8 ottobre 2025. Nei due procedimenti l’USR ha rilevato una serie di motivi ostativi e carenze documentali.

È corretto riconoscere che alcune di queste carenze riguardavano aspetti tecnici e formali che dovranno essere corretti in una nuova domanda: elaborati, quadri economici, documentazione catastale, calcoli delle superfici, incarichi e altri elementi propri della pratica. Ma sarebbe incompleto spiegare i due rigetti soltanto come conseguenza di una documentazione mal predisposta. Una parte significativa degli atti mancanti dipendeva infatti dalla particolare struttura proprietaria dell’edificio e dalla mancata partecipazione di alcuni titolari delle unità immobiliari.

Le domande sono state portate avanti dai proprietari maggiormente interessati a recuperare la propria abitazione principale, mentre altri proprietari non avevano aderito al procedimento e non avevano completato gli adempimenti necessari. La documentazione mancante riguardava quindi anche procure, dichiarazioni, atti riferiti ai singoli aventi titolo e, più in generale, elementi che il tecnico o un altro proprietario non possono produrre al posto del soggetto interessato.

Questa distinzione è importante. Un tecnico può correggere un computo, integrare un elaborato o rifare un quadro economico. Non può invece sottoscrivere una procura per conto di un altro proprietario, rendere una dichiarazione al suo posto, individuare per lui la nuova abitazione o assumere impegni contrattuali che appartengono esclusivamente alla sua sfera personale. Ed è proprio qui che emerge il problema che va oltre la singola pratica.

Per gran parte della ricostruzione post-sisma, negli anni, sono stati definiti strumenti, procedure e modalità operative che hanno consentito di concedere contributi, aprire cantieri e riportare molte famiglie nelle proprie abitazioni. Per situazioni particolari come questa, invece, la disciplina sembra avere ancora bisogno di una definizione applicativa più precisa.

Il problema non è tanto ciò che la norma prevede in astratto. La possibilità della delocalizzazione esiste. La possibilità dell’acquisto di abitazioni equivalenti esiste. Il punto è stabilire con chiarezza come debba funzionare il procedimento quando l’edificio appartiene a più proprietari, quando solo alcuni sono pronti a procedere e quando gli acquisti devono inevitabilmente avvenire con tempi differenti.

Dopo due rigetti, i proprietari non chiedono che vengano eliminati i requisiti o ridotti i controlli. Chiedono, prima di presentare una terza domanda, di sapere con sufficiente certezza quali documenti debbano necessariamente essere presenti fin dal deposito, quali possano essere integrati successivamente e soprattutto se il mancato adempimento di un singolo proprietario possa impedire agli altri di portare avanti la propria posizione.

Il 10 agosto 2026 è stato presentato il ticket n. 13181 al Servizio Assistenza Sisma, relativo al coordinamento delle norme sulla delocalizzazione. Il 15 settembre è seguito il ticket n. 13366, che pone in modo ancora più specifico il problema dell’autonomia delle singole posizioni e chiede se il ritardo o il mancato perfezionamento dell’acquisto da parte di un proprietario debba produrre effetti soltanto sulla sua posizione oppure sull’intera pratica. È una questione che può sembrare tecnica, ma che ha conseguenze molto concrete.

Nel 2017 le famiglie hanno lasciato le proprie abitazioni. Da allora sono trascorsi quasi dieci anni. Nel frattempo molte persone sono diventate anziane, alcune non ci sono più e la vita di tutti è inevitabilmente cambiata. Per questo, dopo tanto tempo, la richiesta non è quella di aprire nuovi percorsi destinati a produrre altre attese. È quella di rendere concretamente praticabile uno degli strumenti che la normativa già prevede.

La ricostruzione post-sisma, nel complesso, ha fatto passi avanti enormi. Ma proprio per questo i casi particolari rimasti irrisolti meritano oggi una risposta altrettanto concreta. Il rischio, altrimenti, è arrivare alla fase finale della ricostruzione con persone che non sono in ritardo nell’esecuzione dei lavori, ma che dopo quasi dieci anni stanno ancora cercando di capire come presentare una domanda che possa finalmente essere accolta. - lettera firmata -