No al doppio senso in via Thaon di Revel: diffidato il Comune di Giulianova
Il Comitato Cittadino Promotore inoltra una petizione firmata da oltre 100 cittadini
- Walter Cori
GIULIANOVA - Richiesta di immediata di sospensione delle Ordinanze della Polizia Locale del Comune di Giulianova n. 146 del 20.05.2026 e n. 152 del 22.05.2026.
Invio petizione a firma di oltre 100 cittadini.
Il sottoscritto Alessandro Forresi, nato a Giulianova il 16.08.1961 ed ivi residente alla Via Thaon di Revel, 22, in qualità di delegato del Comitato Cittadino Promotore “No al doppio senso in via Thaon di Revel”,
PREMESSO CHE:
- con Ordinanze della Polizia Locale Comune di Giulianova Registro Generale n. 146 del 20.05.2026 e n. 152 del 22.05.2026 a firma del Comandante Commissario Capo Superiore Dott. Roberto Iustini codesta Amministrazione ha disposto la modifica della circolazione stradale di Via Thaon Di Revel, tratto compreso tra le intersezioni con Via Marconi/Via Gorizia e Viale Orsini, prevedendo la trasformazione dell'attuale senso unico di marcia in doppio senso di circolazione, con il mantenimento di una fila di stalli di sosta;
- la via in oggetto è una delle vie più importanti del centro urbano del Comune di Giulianova ad alta densità abitativa e di circolazione veicolare che con l'imminente avvio della stagione estiva rende cruciale la fluidità del traffico e la sicurezza dei pedoni, dei cicli, motocicli e degli utenti della strada;
- risulterebbe allo scrivente, nella qualità sopra specificata, che con l’Ordinanza n. 152 del 22.05.2026, domani 27.05.2026, verranno avviate le operazioni materiali di tracciamento della nuova segnaletica orizzontale e verticale per dare esecuzione alla citata ordinanza; e la modifica progettuale presenterebbe una palese illegittimità geometrica che metterebbe a rischio l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione stradale e contrasta con i dettati dell'art. 3, comma 1, n. 7 e n. 19 del Codice della Strada.
I rilievi tecnici sul posto evidenziano i seguenti dati oggettivi:
- Larghezza totale lorda della strada (comprensiva di zanelle): metri 8,00.
- Larghezza delle zanelle (cunette di scolo): metri 0,60 sul lato destro + metri 0,60 sul lato sinistro (Totale: metri 1,20).
- Larghezza della carreggiata utile effettiva: metri \(8,00 - 1,20 =\) metri 6,80.
L'Amministrazione intende istituire due corsie di marcia della larghezza minima di metri 2,75 ciascuna (totale metri 5,50) mantenendo una fila di stalli di sosta per i quali sono necessari almeno metri 2,00 di larghezza.
Lo spazio minimo inderogabile richiesto per legge sarebbe di metri \(5,50 + 2,00 =\) metri 7,50 di sola carreggiata netta.
Allo stato attuale, considerando la carreggiata utile di metri 6,80, mancano esattamente 70 centimetri utili per poter istituire il doppio senso di marcia in sicurezza.
Per “far quadrare i conti” delle misurazioni, il Comune ha illegittimamente computato 1,20 metri complessivi delle zanelle laterali come spazio di marcia ordinario per i veicoli.
- Pericolo imminente per la sicurezza pubblica: costringere i veicoli in transito (compresi i mezzi per la raccolta dei rifiuti e di soccorso, i furgoni merci, etc.) a viaggiare con le ruote sopra le zanelle a ridosso del marciapiede, o a invadere la corsia opposta per evitarle, potrebbe generare una situazione di rischio elevatissimo di collisioni frontali e investimenti di pedoni.
Tutto ciò premesso ed esposto, il sottoscritto, come sopra delegato,
CHIEDE
alle Autorità in indirizzo, ciascuna per le proprie competenze di vigilanza e tutela della sicurezza stradale:
1. di disporre un accertamento tecnico ispettivo urgente tramite gli uffici competenti o la Polizia Stradale per verificare le quote geometriche reali della via sopra citata;
2. di intervenire nei confronti del Comune di Giulianova per intimare la sospensione immediata dei lavori di segnaletica orizzontale e verticale, al fine di scongiurare gravi rischi per l'incolumità degli utenti della strada prima dell'avvio dei flussi di traffico turistici. In considerazione della VIOLAZIONE DELLE QUOTE GEOMETRICHE E DELLO SPAZIO UTILE DI CARREGGIATA
L'art. 3, comma 1, n. 7 e n. 19 del Codice della Strada esclude tassativamente le cunette/zanelle dal computo della "carreggiata destinata al transito dei veicoli", definendole manufatti esterni destinati al drenaggio idrico. Conforme in tal senso e la giurisprudenza di legittimità (Suprema Corte e della Giustizia Amministrativa) che conferma che lo spazio utile stradale cessa dove inizia la pendenza della zanella e .che le zanelle (cunette) non possono essere conteggiate nella carreggiata e nelle corsie di marcia:
Sottraendo le zanelle, lo spazio utile di carreggiata si riduce a soli 7,40 metri. Una volta sottratti i metri necessari per gli stalli di sosta (minimo 2,00 metri), lo spazio residuo per le due corsie di marcia scende sotto la soglia minima inderogabile di 2,75 metri per corsia prescritta dal D.M. 5 novembre 2001 per le strade urbane. Obbligare i veicoli a transitare sopra le zanelle a ridosso del marciapiede espone gli utenti a gravissimi rischi di sbandamento e sinistri.
del DIFETTO DI ISTRUTTORIA E ASSENZA DI RELAZIONE TECNICA
Le Ordinanze risulterebbero prive di una preventiva e rigorosa relazione tecnica redatta dagli uffici competenti che attesti il rispetto dei parametri geometrici del Codice della Strada, violando l'art. 3 della Legge n. 241/1990 per manifesto difetto di motivazione e istruttoria.
Nell’emissione delle Ordinanze non si è tenuto conto di quanto stabilito dallo Statuto del Comune di Giulianova agli artt. 7 Salute p. 1 “garantisce il diritto alla vita e alla salute dei cittadini, la qualità della vita, l’igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di vita e di lavoro, favorendo un’efficace prevenzione”
- Ambiente p. 1 “combatte gli inquinamenti ambientali più comuni, quali le polveri sottili, prodotti in massima parte dal traffico veicolare, evitando il superamento dei valori limite previsti a livello comunitario”;
2. “in rapporto all’ecosistema urbano attua il monitoraggio atmosferico in modo da quantificare gli inquinamenti atmosferici monitorati in modo significativo”;
5. “promuove progetti ambientali rilevanti volti a migliorare la vivibilità del centro urbano, perseguendo percorsi che puntano ad azioni praticabili ed obiettivi che valorizzino l’esistente legando accessibilità, qualità urbana ed identità del territorio”;
In particolare art. 9 Programmazione:
p.1. “Il comune realizza la programmazione mediante l’effettiva partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro” e art. 15 FORUM DEI CITTADINI p.to 1. “Il Comune può promuovere, quali organismi di partecipazione, forum dei cittadini, in altre parole riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e amministrazione in ordine a fatti, problemi e iniziative, che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.”
2. “I forum dei cittadini possono avere dimensione comunale o sub-comunale.
Possono avere carattere periodico o essere convocati per trattare specifici temi o questioni di particolare urgenza.”
4. “I forum possono essere convocati anche in base ad una richiesta di un congruo
numero di cittadini nella quale devono essere indicati gli oggetti proposti alla discussione e i rappresentanti dell’amministrazione di cui è richiesta la presenza”.
La cittadinanza non è stata minimamente informata e coinvolta da tale importante
iniziativa.
Le suddette ordinanze inoltre non tengono conto del mercato del Giovedì e soprattutto delle manifestazioni estive tra cui la prima è prevista questa settimana e riguarda il Festival delle Bande e Majorettes;
della CONFIGURAZIONE DI DANNO ERARIALE
L'esecuzione di lavori di segnaletica stradale sulla base di un atto che sembrerebbe palesemente illegittimo e destinato all'annullamento potrebbe comportare uno spreco di denaro pubblico (sia per la posa che per la successiva e inevitabile rimozione/ripristino) configurando una precisa ipotesi di danno erariale di cui i responsabili risponderanno innanzi alla competente Procura della Corte dei Conti.
Tutto ciò premesso, rilevato e considerato, il sottoscritto quale delegato come sopra specificato
DIFFIDA
il Comune di Giulianova in persona del Sindaco pro tempore, il Segretario Comunale, il Dirigente dell’Ufficio Tecnico e il Comandante della Polizia Locale, ciascuno per le proprie competenze:
1. A sospendere con immediata urgenza l’efficacia delle Ordinanze suddette in via di autotutela ex art. 21-nonies L. 241/90;
2. A bloccare immediatamente l'avvio dei lavori di tracciamento della segnaletica
orizzontale e verticale previsti in Via Thaon di Revel al fine di evitare il concretizzarsi del danno erariale e dei gravissimi rischi per la sicurezza pubblica e la circolazione stradale.
Con espressa avvertenza che, in difetto di immediato riscontro positivo entro e non oltre 24 ore dal ricevimento della presente, si procederà senza ulteriore avviso al deposito di formale esposto alla Procura della Repubblica per le fattispecie di reato ravvisabili, alla Procura della Corte dei Conti per il danno erariale, nonché al ricorso d'urgenza innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR).
Si trasmette la presente alla Prefettura di Teramo affinché, nell'ambito dei propri poteri di vigilanza sulla sicurezza stradale e sulla legittimità degli atti degli enti locali, voglia attivare i propri uffici tecnici per le verifiche del caso sopra richieste.
Si allega la raccolta firme che proseguirà da questo giovedì mattina (28.05.2026). In concomitanza con il mercato settimanale, sarà allestito un banchetto durante l'orario del mercato, all'incrocio tra via Thaon di Revel e viale Orsini.
Tutti i cittadini potranno aderire per chiedere un confronto democratico e trasparente - Il delegato del Comitato Cittadino Promotore “No al doppio senso in via Thaon di Revel” -