L'Aquila, Comandante Polizia Locale: chiarimenti sulla gestione delle procedure adottate

Gianni Padovani ed Enrico Verini: "Dopo 8 condanne Biondi fa finta di nulla..."

- Walter Cori

L'Aquila, Comandante Polizia Locale: chiarimenti sulla gestione delle procedure adottate

L'AQUILA - Dopo sei condanne al TAR e due al Consiglio di Stato, il Sindaco dell’Aquila insiste nel non voler dare attuazione alle sentenze ed ha prorogato (ancora!) Marrocco a Comandante della Polizia Locale. Continua la triste serie di nomine irrimediabilmente sbagliate e contro la legge, tutte severamente censurate dal giudice amministrativo. Su questa opaca telenovela, tutti i consiglieri di opposizione hanno recentemente presentato un esposto alla Magistratura che, ci auguriamo, avrà sviluppi nelle prossime settimane. 

I consiglieri Padovani e Verini sottolineano, con una interrogazione al Sindaco, un ulteriore aspetto di questa tragicomica vicenda, rilevante e poco approfondito, che riguarda le spese e le procedure adottate dal Comune a valle delle otto condanne della giustizia amministrativa. “Il Comune - osservano i Consiglieri - in tutte le sentenze è stato condannato a pagare le spese legali, gli accessori, e siamo certi pure i danni civili ai ricorrenti con separato giudizio”. 

Nell'interrogazione, i consiglieri ricordano come la legge e la giurisprudenza impongano al Comune di riconoscere, con apposita deliberazione del Consiglio comunale, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive del giudice amministrativo. “Tale deliberazione - si legge nell'interrogazione - assolve a una pluralità di funzioni di interesse pubblico, oltre alla doverosa informativa alla cittadinanza, poiché consente di ripristinare la regolarità contabile della gestione finanziaria, verifica l'effettiva incidenza della passività sugli equilibri di bilancio, individua le modalità di copertura finanziaria e accerta le eventuali responsabilità che abbiano determinato la soccombenza dell'Ente”. “Le delibere consiliari di riconoscimento dei debiti fuori bilancio - aggiungono - devono essere OBBLIGATORIAMENTE trasmesse alla Corte dei conti, affinché la magistratura contabile possa esercitare le proprie attribuzioni in ordine all'accertamento delle eventuali responsabilità amministrative e contabili e, nel caso, trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica”. 

Ciò premesso, “dopo aver partecipato ai consigli comunali degli ultimi quattro anni e svolto pure una approfondita attività di ricerca e verifica sul sito istituzionale del Comune dell'Aquila - scrivono Padovani e Verini - non ricordiamo di aver discusso in Consiglio, né siamo riusciti a reperire alcuna deliberazione del Consiglio comunale sui debiti fuori bilancio attinenti le sentenze nelle formalità di legge”. E neppure è stato possibile reperire le obbligatorie “determinazioni dirigenziali di impegno, liquidazione e pagamento della spesa, né la documentazione attestante l'avvenuta trasmissione delle deliberazioni di riconoscimento alla Corte dei conti”. 

Insomma, una incredibile situazione di “irreperibilità documentale” che ha costretto a utilizzare lo strumento dell'interrogazione per “verificare il corretto adempimento degli obblighi a carico del Comune”. 

Nell'interrogazione, i consiglieri chiedono quindi le deliberazioni, sempre che esistano, “riguardanti il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalle sentenze esecutive emesse nell'ambito del contenzioso sulla polizia locale”, le determine e gli atti amministrativi collegati e conseguenti e, infine, “le note di trasmissione alla Corte dei conti delle stesse deliberazioni di riconoscimento del debito”. Chiedono pure “se il Segretario Generale, il dirigente preposto ed il Collegio sindacale abbiano espresso pareri e rilievi in ordine alla (eventuale) mancata adozione delle deliberazioni di riconoscimento dei debiti fuori bilancio ovvero all'eventuale omessa trasmissione delle stesse alla Corte dei conti e, in caso affermativo, si chiede copia integrale”. Inoltre, “qualora le deliberazioni richieste esistano e siano state trasmesse alla Corte dei conti ma non risultino pubblicate, si chiede di specificarne le ragioni, indicando le misure che si intendono adottare per assicurare il rispetto degli obblighi su trasparenza ed accessibilità”. 

Copia dell'interrogazione, infine, è stata trasmessa alla Corte dei conti, per le verifiche del caso ed all'Organismo Indipendente di Valutazione, e successivamente all'ANAC, affinché voglia verificare se il sito istituzionale del Comune dell'Aquila rispetti i principi di trasparenza fissati dalla legge.

L'AQUILA - Oggetto: richiesta di trasmissione di documentazione riguardante il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive nel contenzioso relativo alle nomine dei Comandanti della Polizia Locale - verifica degli adempimenti previsti dall'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 23, comma 5, della legge n. 289/2002 - segnalazione all'Organismo Indipendente di Valutazione in ordine alla trasparenza, accessibilità e reperibilità degli atti pubblicati sul sito istituzionale del Comune dell'Aquila - informativa alla Corte dei conti.

PREMESSO CHE

- l'art. 194, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), impone agli enti locali di riconoscere, con deliberazione del Consiglio comunale, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

- il debito derivante da una sentenza esecutiva sorge direttamente dal provvedimento giurisdizionale e non trae origine dalle ordinarie procedure di formazione della spesa pubblica, costituendo un'obbligazione giuridicamente perfetta, certa, liquida ed esigibile, che deve essere ricondotta nell'alveo della contabilità dell'ente mediante l'apposita deliberazione consiliare (art. 194 del TUEL);

- la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio non ha natura costitutiva dell'obbligazione, già sorta per effetto della sentenza, ma costituisce un adempimento obbligatorio e indefettibile imposto dal legislatore al fine di ricondurre la passività nell'ambito del sistema di bilancio, garantire il mantenimento degli equilibri finanziari dell'ente e consentire l'accertamento delle cause che hanno determinato l'insorgenza del debito e delle eventuali responsabilità amministrative e contabili;

- ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successive modificazioni, gli enti locali sono tenuti a completare le procedure necessarie all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi entro centoventi giorni dalla notificazione del relativo titolo;

- la consolidata giurisprudenza della Corte dei conti ha costantemente affermato che il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva costituisce un preciso obbligo giuridico del Consiglio comunale e mai e poi mai facoltà discrezionale dell'Amministrazione;

- tale deliberazione assolve a una pluralità di funzioni di interesse pubblico, oltre alla doverosa informativa alla cittadinanza, poiché consente di ripristinare la regolarità contabile della gestione finanziaria, verificare l'effettiva incidenza della passività sugli equilibri di bilancio, individuare le modalità di copertura finanziaria e accertare le eventuali responsabilità che abbiano determinato la soccombenza dell'Ente;

- la Corte dei conti ha ripetutamente evidenziato che il tempestivo riconoscimento dei debiti fuori bilancio rappresenta uno degli strumenti essenziali di tutela della veridicità, dell'attendibilità e della trasparenza del bilancio pubblico, mentre l'ingiustificato differimento del relativo riconoscimento può alterare la corretta rappresentazione della situazione finanziaria dell'Ente e compromettere il regolare esercizio delle funzioni di controllo demandate alla magistratura contabile;

- l'eventuale accantonamento di somme nel Fondo rischi contenzioso costituisce esclusivamente una misura prudenziale di natura contabile, priva di qualsiasi efficacia sanante rispetto agli adempimenti previsti dall'art. 194 del TUEL;

- in particolare, l'accantonamento al Fondo rischi contenzioso non sostituisce la deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio, non legittima di per sé l'impegno, la liquidazione o il pagamento della relativa spesa, non trasforma la passività potenziale in debito regolarmente riconosciuto e non esonera in alcun modo l'Ente dal rispetto delle procedure previste dall'ordinamento contabile;

- soltanto la sentenza esecutiva determina il passaggio della passività potenziale ad obbligazione certa, liquida ed esigibile, imponendo l'immediata attivazione del procedimento previsto dall'art. 194 del TUEL, indipendentemente dalla preventiva esistenza di accantonamenti nel Fondo rischi contenzioso;

- l'accantonamento al Fondo rischi contenzioso e il riconoscimento del debito fuori bilancio costituiscono, pertanto, istituti giuridicamente distinti, aventi finalità diverse e tra loro complementari: il primo è volto ad assicurare la prudente programmazione finanziaria dell'Ente; il secondo rappresenta un adempimento obbligatorio imposto dalla legge per ricondurre nel bilancio una passività ormai definitivamente maturata;

- ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, tutte le deliberazioni di riconoscimento dei debiti fuori bilancio devono essere trasmesse alla competente Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, affinché la magistratura contabile possa esercitare le proprie attribuzioni in ordine all'accertamento delle eventuali responsabilità amministrative e contabili e, nel caso, trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica;

- tale obbligo di trasmissione costituisce un adempimento autonomo, inderogabile e funzionalmente preordinato all'esercizio del controllo esterno sulla gestione finanziaria dell'Ente e non può ritenersi, in alcun modo, assolto, superato o sostituito non solo dalla semplice esistenza di accantonamenti contabili ma neppure dall'avvenuto pagamento delle somme dovute in esecuzione della sentenza;

- la deliberazione della Corte dei conti (Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo – n. 144 del 28 novembre 2018) ha ulteriormente ribadito la natura obbligatoria del tempestivo riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, richiamando gli enti locali al rigoroso rispetto delle procedure previste dal TUEL e dei principi di sana gestione finanziaria;

- le Sezioni Riunite della Corte dei conti e la costante giurisprudenza contabile hanno più volte affermato che l'omesso o ritardato riconoscimento dei debiti fuori bilancio può determinare rilevanti conseguenze sotto il profilo della responsabilità amministrativo-contabile, nonché alterare la corretta rappresentazione della situazione finanziaria dell'Ente, con possibili riflessi sul rispetto degli equilibri di bilancio e sull'effettività del sistema dei controlli previsto dall'ordinamento.

SOTTOLINEATO CHE

- i sottoscritti Consiglieri comunali hanno partecipato ai consigli comunali degli ultimi quattro anni e svolto pure una approfondita attività di ricerca e verifica sul sito istituzionale del Comune dell'Aquila. A tal proposito, non ricordiamo di aver discusso in Consiglio, né siamo riusciti a reperire alcuna deliberazione del Consiglio comunale sui debiti fuori bilancio attinenti le sentenze nelle formalità di legge. In altri termini, non ha dato alcun esito l'applicazione della normale diligenza nell'esercizio della funzione di consiglieri comunali ed esigibile nella consultazione degli atti pubblici nell'esercizio delle prerogative di controllo attribuite ai componenti del Consiglio comunale;

- all'esito di tale attività non è stato possibile reperire alcuna deliberazione del Consiglio comunale adottata ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), del TUEL, relativa al riconoscimento dei debiti fuori bilancio conseguenti alle numerose sentenze esecutive che hanno visto il Comune dell'Aquila soccombente nel contenzioso le nomine dei Comandanti della Polizia Locale;

- non è stato, inoltre, possibile reperire le conseguenti determinazioni dirigenziali di impegno, liquidazione e pagamento della spesa, né la documentazione attestante l'avvenuta trasmissione delle deliberazioni di riconoscimento alla competente Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, prevista dall'art. 23, comma 5, della legge n. 289/2002, nonché dall'art. 90 del vigente Regolamento comunale di contabilità;

- tale oggettiva “irreperibilità documentale” impedisce ai Consiglieri comunali il pieno esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo e non consente di verificare il corretto assolvimento degli obblighi contabili, finanziari e regolamentari posti a carico dell'Ente dalla normativa vigente;

- qualora le deliberazioni di riconoscimento dei debiti fuori bilancio non fossero state adottate oppure, pur adottate, non fossero state trasmesse alla competente Procura regionale della Corte dei conti, ricorrerebbe una situazione meritevole del massimo approfondimento sotto il profilo della regolarità contabile, della trasparenza amministrativa, della corretta rappresentazione della situazione finanziaria dell'Ente e dell'osservanza delle disposizioni imperative dettate dal legislatore;

- deve ribadirsi che l'eventuale accantonamento di risorse nel Fondo rischi contenzioso non può in alcun modo essere invocato quale elemento idoneo a sostituire il procedimento previsto dall'art. 194 del TUEL, né a giustificare l'omessa adozione della deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio o l'omessa trasmissione della stessa alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti;

- l'accantonamento contabile rappresenta esclusivamente una misura prudenziale finalizzata a garantire la futura copertura della passività, mentre il riconoscimento del debito fuori bilancio costituisce un autonomo adempimento imposto dalla legge, cui si collega l'obbligo di attivare i controlli esterni demandati alla magistratura contabile;

- l'eventuale pagamento delle somme dovute in esecuzione della sentenza non sana né rende irrilevante l'omesso riconoscimento del debito fuori bilancio, trattandosi di adempimenti ontologicamente distinti e funzionalmente preordinati a finalità differenti: il primo soddisfa il diritto del creditore, il secondo tutela la regolarità della contabilità pubblica, gli equilibri di bilancio, la trasparenza amministrativa e l'effettività del controllo esercitato dalla Corte dei conti;

- la notevole difficoltà riscontrata nel reperimento degli atti amministrativi oggetto della presente interrogazione appare, infatti, meritevole di specifico approfondimento e verifica sia sotto il profilo dell'effettiva pubblicazione degli stessi, sia con riferimento alla concreta accessibilità delle informazioni da parte dei cittadini e degli stessi Consiglieri comunali, nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa sanciti dall'art. 97 della Costituzione.

RILEVATO, ALTRESÌ, CHE

- qualora dovesse emergere che le deliberazioni di riconoscimento dei debiti fuori bilancio non siano mai state adottate ovvero che, pur adottate, non siano state trasmesse alla competente Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, si configurerebbe una situazione suscettibile di incidere non soltanto sulla regolarità della gestione finanziaria dell'Ente, ma anche sull'effettività del sistema dei controlli esterni previsto dal legislatore;

- l'obbligo di trasmissione delle deliberazioni di riconoscimento dei debiti fuori bilancio alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, previsto dall'art. 23, comma 5, della legge n. 289/2002, non costituisce un adempimento puramente formale, bensì uno strumento essenziale attraverso il quale il legislatore ha inteso consentire alla magistratura contabile di esercitare le proprie attribuzioni istituzionali in ordine alla verifica delle cause che hanno determinato l'insorgenza del debito, all'accertamento delle eventuali responsabilità amministrative e contabili e alla tutela dell'integrità delle risorse pubbliche;

- ne consegue che l'eventuale omissione del riconoscimento consiliare del debito fuori bilancio ovvero della successiva trasmissione della relativa deliberazione alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti determinerebbe non soltanto la violazione di specifici obblighi imposti dall'ordinamento contabile, ma finirebbe inoltre per compromettere il corretto esercizio delle funzioni di controllo attribuite dalla legge alla magistratura contabile;

- allo stesso modo, l'eventuale accantonamento delle somme nel Fondo rischi contenzioso non potrebbe essere invocato quale causa idonea ad escludere o differire tali obblighi, trattandosi di istituti giuridicamente distinti, autonomi e non fungibili: il Fondo assolve esclusivamente ad una funzione prudenziale di copertura finanziaria, mentre il riconoscimento del debito fuori bilancio e la conseguente trasmissione alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti costituiscono adempimenti obbligatori, autonomi e inderogabili, imposti direttamente dalla legge e non suscettibili di essere sostituiti da alcuna diversa modalità di contabilizzazione della spesa;

- proprio al fine di fugare ogni possibile dubbio interpretativo, garantire la massima trasparenza amministrativa e consentire al Consiglio comunale, agli organi di controllo e alla cittadinanza di verificare il pieno rispetto della normativa in materia di contabilità pubblica, si rende necessario acquisire la documentazione di seguito indicata.

TUTTO CIÒ PREMESSO, i sottoscritti Consiglieri comunali INTERROGANO

il Sindaco e la Giunta comunale affinché forniscano, entro il termine previsto dall'art. 24 del Regolamento del Consiglio comunale e, comunque, entro trenta giorni dal ricevimento della presente, la documentazione e le informazioni di seguito indicate:

A) Copia conforme delle deliberazioni del Consiglio comunale adottate ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 267/2000, riguardanti il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalle sentenze esecutive emesse nell'ambito del contenzioso intercorso tra il Comune dell'Aquila e il dott. Luca Andreozzi, con particolare riferimento ai seguenti provvedimenti giurisdizionali:

A1) TAR Abruzzo – L'Aquila, Sezione I, sentenza 12 aprile 2023, n. 192.

Condanna del Comune dell'Aquila al pagamento delle spese di lite.

Termine entro il quale avrebbe dovuto essere adottata la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio: luglio 2023.

A2) TAR Abruzzo – L'Aquila, Sezione I, sentenza 29 maggio 2024, n. 270.

Condanna al pagamento delle spese di lite pari ad euro 1.000, oltre accessori di legge. Termine: luglio 2024.

A3) TAR Abruzzo – L'Aquila, Sezione I, sentenza 8 novembre 2024, n. 465.

Condanna al pagamento delle spese di lite pari ad euro 2.000, oltre accessori di legge. Termine: luglio 2025.

A4) TAR Abruzzo – L'Aquila, Sezione I, sentenza 11 aprile 2025, n. 182.

Condanna al pagamento delle spese di lite pari ad euro 2.000, oltre accessori di legge. Termine: luglio 2025.

A5) TAR Abruzzo – L'Aquila, Sezione I, sentenza 26 luglio 2025, n. 376.

Condanna al pagamento delle spese di lite pari ad euro 1.000, oltre accessori di legge. Termine: luglio 2026.

A6) TAR Abruzzo – L'Aquila, Sezione I, sentenza 30 giugno 2026, n. 574.

Condanna al pagamento delle spese di lite pari ad euro 5.000, oltre accessori di legge. Termine: luglio 2026.

A7) Consiglio di Stato – Sezione V, sentenza 15 marzo 2024, n. 2518.

Condanna del Comune al pagamento delle spese di lite. Termine: luglio 2024.

A8) Consiglio di Stato – Sezione V, sentenza 31 luglio 2024, n. 6871.

Condanna al pagamento delle spese di lite pari ad euro 5.000, oltre IVA, CPA ed accessori di legge. Termine: luglio 2025.

B) Copia conforme delle determinazioni dirigenziali di impegno, liquidazione e pagamento eventualmente adottate in relazione a ciascuna delle predette sentenze, con l'indicazione dei pertinenti capitoli di bilancio, delle modalità di copertura finanziaria utilizzate e delle relative attestazioni di regolarità contabile.

C) Copia conforme delle note di trasmissione alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Abruzzo delle deliberazioni di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, effettuate ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con indicazione della data di trasmissione, degli estremi di protocollo e delle ricevute attestanti l'avvenuto inoltro.

D) Copia conforme delle comunicazioni trasmesse dal Segretario Generale all'Organismo Indipendente di Valutazione ai sensi dell'art. 90 del vigente Regolamento comunale di contabilità, nonché degli eventuali atti conseguentemente adottati.

E) Copia delle deliberazioni, dei verbali, delle determinazioni o di ogni altro provvedimento adottato dall'Organismo Indipendente di Valutazione in relazione ai predetti debiti fuori bilancio, ai conseguenti adempimenti contabili ovvero alle valutazioni concernenti i dirigenti competenti.

F) Qualora anche una sola delle deliberazioni di riconoscimento dei debiti fuori bilancio sopra richieste non sia mai stata adottata, si chiede di conoscere:

F1) le ragioni giuridiche e contabili che hanno determinato tale omissione;

F2) se le somme dovute in esecuzione delle relative sentenze siano state comunque impegnate, liquidate o pagate, indicando gli atti amministrativi adottati, i capitoli di bilancio utilizzati e le relative modalità di copertura finanziaria;

F3) se l'Amministrazione ritenga che l'eventuale accantonamento delle somme nel Fondo rischi contenzioso possa sostituire il procedimento previsto dall'art. 194 del TUEL ovvero esonerare l'Ente dall'obbligo di trasmettere le relative deliberazioni alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, indicando puntualmente le disposizioni normative, gli eventuali pareri, gli orientamenti giurisprudenziali o gli atti amministrativi posti a fondamento di ogni eventuale e diversa interpretazione dell'ordinamento contabile;

F4) se il Segretario Generale, il Responsabile del Servizio Finanziario e l'Organo di revisione economico-finanziaria abbiano espresso pareri, rilievi, osservazioni o riserve in ordine alla mancata adozione delle deliberazioni di riconoscimento dei debiti fuori bilancio ovvero all'eventuale omessa trasmissione delle stesse alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti e, in caso affermativo, si chiede di trasmetterne copia integrale.

G) Qualora l'Amministrazione dichiari che una o più deliberazioni richieste siano state regolarmente adottate e trasmesse agli organi competenti, ma non risultino reperibili sul sito istituzionale dell'Ente, si chiede di specificarne le ragioni, indicando le misure adottate o che si intendono adottare per assicurare il pieno rispetto degli obblighi di pubblicazione, trasparenza, accessibilità, reperibilità e consultabilità degli atti amministrativi previsti dalla normativa vigente.

H) Si chiede, altresì, che, qualora una o più delle deliberazioni richieste non risultino mai adottate ovvero non risultino trasmesse alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, tale circostanza venga espressamente attestata nella risposta, con l'indicazione dei motivi che ne avrebbero impedito l'adozione o la trasmissione. 

Si chiede che la presente interrogazione urgente sia iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale e che la relativa risposta sia resa sia oralmente, nel corso della seduta consiliare, sia mediante trasmissione integrale della documentazione richiesta, al fine di garantire il pieno esercizio delle prerogative di indirizzo e controllo attribuite ai Consiglieri comunali dall'ordinamento.

La presente interrogazione viene trasmessa:

*) al Presidente dell'Organismo Indipendente di Valutazione affinché, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, voglia verificare se il sito istituzionale del Comune dell'Aquila rispetti effettivamente i principi di trasparenza, accessibilità, usabilità, completezza delle informazioni, chiarezza espositiva, reperibilità degli atti e facilità di consultazione imposti dalla normativa vigente. Restiamo quindi in attesa di delucidazioni formali da parte dell'OIV, la cui nota sarà allegata alla missiva di segnalazione che, con successiva nota, sarà inoltrata all'ANAC.;

**) alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Abruzzo, per le verifiche e valutazioni del caso. 

  • Gianni Padovani 
  • Enrico Verini