Corropoli, aspra contestazione ad un'ordinanza comunale
Una società di distribuzione automatica ferma l'attività e valuta la possibilità di agire legalmente contro l'amministrazione locale
- La Redazione
CORROPOLI - Ci scrive il legale rappresentante della Diade Vending S.r.l.s, che opera nel settore della distribuzione automatica.
Segnala una situazione particolarmente penalizzante a seguito di un’ordinanza comunale che avrebbe ripercussioni rilevanti sull'attività, sia dal punto di vista economico che organizzativo.
Come forma di protesta è stato deciso di esporre striscioni presso il locale, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione in essere. "Pur avendo momentaneamente chiuso il punto vendita come segnale di protesta, non abbiamo alcuna intenzione di rinunciare ad un progetto costruito con dedizione, sacrifici e importanti investimenti sul territorio" si legge nella nota.
L’ordinanza è stata sottoposta a professionisti legali per una valutazione tecnica e, sembrerebbe, vi sarebbero profili che meritano ulteriori approfondimenti giuridici inclusi alcuni principi costituzionali.
Alleghiamo alla presente copia dell’ordinanza, così da consentire eventuali verifiche e valutazioni dirette. - Simone Di Fabio -
Stralcio dell'ordinanza comunale a firma del sindaco:
Decorrenza dal 1º maggio 2026 e sino al 15 ottobre 2026 e con orario 24 ore su 24 (h 24), in tutti i parchi e giardini pubblici e comunali ed in piazza Unità d'ltalia, compresi marciapiedi, percorso pedonale/ciclabile, arredi urbani e, più in generale, stazionando sui parcheggi e sulla pubblica via:
- E' vietato il consumo di bevande alcoliche (di qualunque gradazione e contenitore), la detenzione per consumo immediato di alcolici in bottigliette di vetro, lattine o contenitori aperti, fatto salvo il consumo effettuato nell'ambito delle manifestazioni ed eventi preventivamente autorizzati da questa Amministrazione Comunale;
- Nelle suddette aree non è ammesso bivaccare, campeggiare e/o pernottare, altresi oecupare impropriamente i parcheggi pubblici limitando di fatto la libera fruizione e l'uso a cui sono destinati;
- Non è consentito l'utilizzo di dispositivi di diffusione sonora di ogni genere, che possano recare disturbo alla quiete pubblica del luogo e degli altri frequentatori, salvo eventuali autorizzazioni che costituiscano eccezioni a tale divieto (eventi, manifestazioni e altro);
- Non è ammesso introdurre elementi e/o attrezzature (sedie, ombrelloni, tavoli) che non appartengono all'arredo urbano, fatto salvo autorizzazioni che costituiscono una deroga alla presente ordinanza;
- E' vietata qualsiasi attività ludica tra adulti che possa mettere a rischio la sicurezza dei bambini, la convivenza civile, l'ordine pubblico, la salvaguardia del verde e il danneggiamento degli arredi urbani;
- E' altresi vietato l'abbandono di contenitori vuoti di alimenti e bevande, oggetti riconducibili a qualunque tipo di immondizia, rifiuti ed altri materiali fonte di potenziale pericolo per i fruitori delle medesime aree;
- Al fine di garantire la pubblica incolumità e la quiete pubblica, nonché l'ordinata fruizione delle aree pubbliche, nelle seguenti aree: Via Papa Giovanni XXIII, a partire dall'incrocio con via G. Milli fino all'incrocio con viale Piane San Donato, è fatto divieto per le attività commerciali ivi ubicate, di osservare orari difformi da quelli di seguito stabiliti. Sono pertanto disposte le seguenti fasce orarie di apertura e chiusura:pubblici esercizi di somministrazione ivi comprese le attivită di distribuzione automatica di alimenti e bevande: chíusura dell'attività alle ore 24:00 e apertura non prima delle ore 8.00 del giorno successivo, con cessazione dell'utilizzo dell'area occupata con dehors entro le ore 23:59; esercizi di vicinato del settore alimentare: chiusura dell'attività di vendita non oftre le ore 24.00 e apertura non prima delle ore 8:00 del giorno successivo
- E' vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche mediante distributori automatici.
Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni sopra indicate comporta la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo stabilito di € 300,00 (trecento/00) per il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione (Importo delle sanzioni da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00), da applicarsi secondo le modalità previste dalla Legge 689/1981.