Caso Manakara, la Cassazione dà ragione al Comune: legittimi i limiti imposti
La sentenza definitiva arriva dopo 10 anni di contenziosi. La ragione è dell'Ente
2025-11-08T09:24:00+01:00 - La Redazione
TORTORETO - E’ arrivata la parola definitiva della Corte di Cassazione a chiudere dopo quasi dieci anni il contenzioso tra il Comune di Tortoreto, assistito dall’Avv. Sigmar Frattarelli, e lo stabilimento balneare Manakara. L’oggetto del contendere ha riguardato la legittimità dei numerosi atti sanzionatori adottati dell’ente per la inosservanza degli orari dell’intrattenimento musicale per gli stabilimenti balneari e per l’inquinamento acustico.
Lo stabilimento balneare, infatti, pretendeva di gestire la propria attività alla stessa stregua dei locali da ballo sostenendo di non essere tenuto alla osservanza dei limiti orari per la diffusione musicale in aree urbane o turistiche stabiliti dall’ente comunale.
La Suprema Corte con la sentenza n. 1250/2025, depositata in data 4 novembre 2025 ha statuito la legittimità dei poteri comunali in materia di tutela acustica, respingendo il ricorso.
In primo luogo, i giudici di legittimità hanno chiarito che la liberalizzazione degli orari commerciali di cui all’art. 31 del D.L. n. 201/2011 (c.d. “Decreto Salva Italia”) non si applica alle attività di intrattenimento musicale e danzante, ma esclusivamente a quelle di somministrazione di alimenti e bevande.
Nella motivazione si legge infatti che: “La disposizione dell’art. 31, comma 1, del D.L. n. 201/2011, che consente la libertà di apertura e chiusura degli esercizi commerciali, non si estende alle attività di trattenimento musicale e danzante, soggette a disciplina speciale e a limiti giustificati da esigenze di tutela della salute pubblica e dell’ambiente”.
La Suprema Corte ha inoltre ribadito la legittimità dell’ordinanza sindacale adottata dall’ente nell’esercizio dei poteri conferiti dall’art. 31, comma 2, del medesimo decreto, osservando che: “È pienamente legittimo l’intervento regolamentare del Sindaco volto a contemperare l’esercizio delle attività economiche con la tutela della quiete pubblica e del riposo dei cittadini, mediante la fissazione di limiti orari alla diffusione musicale in aree urbane o turistiche”.
E’ legittimo per la Suprema Corte l’atto mediante il quale l’ente comunale mira a garantire “la protezione dell’ambiente, della salute e del riposo dei vicini nelle ore notturne, pregiudicato dalle diffusioni acustiche degli stabilimenti balneari, derivante non soltanto dagli strumenti elettroacustici, ma anche dal rumore antropico degli avventori del locale adibito a discoteca” e ciò al fine, di “contemperare le esigenze degli imprenditori con quelle dei residenti e soggiornanti in genere, al rispetto delle occupazioni e del riposo delle persone, tenuto conto della ubicazione, ad ovest del lungomare, di numerose unità immobiliari adibite ad abitazione, nonché di svariate strutture turistico-recettive”.
Non è in discussione la questione dell’apertura oltre l’orario consentito dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, bensì quella completamente diversa dell’intrattenimento musicale oltre i limiti orari.
Un ulteriore punto centrale riguarda la corretta applicazione dell’art. 10, comma 1, della Legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447/1995, disposizione in forza della quale è stata comminata la sanzione.
Sul punto, la Corte ha affermato che: “L’inottemperanza a un’ordinanza comunale che impone limiti alle emissioni sonore costituisce illecito amministrativo ai sensi dell’art. 10, comma 1, della L. n. 447/1995, essendo irrilevante, ai fini della sussistenza della violazione, la verifica del superamento dei limiti sonori in senso tecnico”.
La sentenza rappresenta, quindi, la definitiva affermazione della potestà regolamentare dei Comuni in materia di tutela acustica, riconoscendo che il bilanciamento tra libertà economica e diritto al riposo dei cittadini costituisce espressione legittima del potere sindacale.
La decisione assume valore sistematico poiché chiarisce, in modo inequivocabile, tre profili fondamentali:
- Competenza comunale – Il potere del Sindaco di intervenire in materia di orari e limiti sonori rientra tra le prerogative di tutela della salute e della quiete pubblica previste dall’art. 31, comma 2, del D.L. n. 201/2011.
- Ambito di applicazione della liberalizzazione – La liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali non riguarda le attività di intrattenimento e spettacolo, che restano sottoposte a regolamentazione specifica.
- Rilevanza dell’inosservanza dell’ordinanza – La violazione delle prescrizioni comunali costituisce illecito amministrativo ai sensi della L. n. 447/1995, anche in assenza di accertamento tecnico delle emissioni.
Commenta l’Avv. Sigmar Frattarelli: la pronuncia della Corte, oltre a riconoscere la piena correttezza dell’operato del Comune e, in particolare, del Sindaco e del Comandante della Polizia Municipale, costituisce anche un riferimento per gli enti locali e per gli operatori del diritto amministrativo, riaffermando che la libertà economica deve sempre esercitarsi nel rispetto delle esigenze di ordine pubblico, salute e ambiente, pilastri di una convivenza civile equilibrata e rispetto ai quali è legittima l’azione della pubblica amministrazione diretta a stabilirne la regolamentazione e i limiti. - Studio Legale Frattarelli -