TERAMO – Un’istruttoria della Fondazione Tercas che ha origini dallo Statuto vigente e dal Codice di Condotta, ravvisa un “probabile conflitto d’interessi” dell’ex Presidente Enrica Salvatore, già consigliere di amministrazione e vicepresidente, con incarichi che si sono succeduti dal 2007 al mese di novembre del 2019.

In ballo ci sono 13 erogazioni di finanziamento ad un’Associazione cittadina in undici anni, dal 2008, per un importo complessivo superiore a 315.000 euro. Quest’ultima, a sua volta, ha usufruito di prestazioni da una società di capitali avente sede legale nello stesso indirizzo, facente capo allo studio professionale della Presidente Salvatore che, come comprovato successivamente dall’Agenzia delle Entrate, aveva un contratto professionale diretto con la stessa società di capitali.

Lo scorso 17 marzo una PEC dell’Organo di Vigilanza, e tre giorni dopo una mail, la invitavano a rendere chiarimenti nel merito che, a tutt’oggi, non sarebbero stati dati. I dubbi, ove legittimi, sarebbero pertanto riconducibili a:

  • una collaborazione professionale diretta tra la società di capitali e l’Associazione per una fattura emessa nel 2015, di soli € 2.440,00, quando la dott.ssa Salvatore era Presidente e che fu accolta dal CdA in data successiva;
  • ai rapporti commerciali, ove esistessero, tra la stessa società di capitali e l’Associazione, diretta beneficiaria di diverse erogazioni di contributi.

Il “probabile conflitto d’interessi” contestato, pertanto, pone in evidenza la consapevolezza della Dott.ssa Enrica Salvatore, dell’esistenza del rapporto tra l’Associazione stessa e la società di capitali, per la qual cosa avrebbe avuto l’obbligo, ed il dovere, di comunicare tale circostanza come dall’art. 9 dello Statuto, che recita:
1. I componenti gli organi della Fondazione, nel caso di deliberazioni in cui abbiano, personalmente o per conto di terzi ovvero di parenti e affini fino al terzo grado, interessi privati in conflitto con quelli della Fondazione, devono darne immediata comunicazione all’organo di appartenenza e astenersi dal partecipare alle deliberazioni medesime.
2. Qualora la situazione di conflitto non sia temporanea, ovvero in caso di omissione dolosa della suddetta comunicazione, l’organo di appartenenza valuta l’adozione dei provvedimenti della sospensione e della decadenza.

Vedremo quali saranno gli sviluppi, anche di questa vicenda.