NERETO – La Wash Italia Spa ricorre al TAR contro la Regione Abruzzo, il Comune di Nereto, la Soprintendenza e la Provincia di Teramo, per  lo stop alla  realizzazione di una una piattaforma di rifiuti liquidi nel territorio comunale di Nereto.

Chiede il risarcimento del danno subito, nella misura di 200.000 euro, specificando la presunta responsabilità del Comune vibratiano, correlata alla attestazione di insussistenza del vincolo paesaggistico. Il Comune di Nereto, con atto di indirizzo di Giunta, si è costituito in giudizio attraverso formale incarico legale al fine della tutela dell’interesse pubblico.

Dall’analisi dettagliata di tale procedimento iniziato nel 2017 – si legge in una nota del Sindaco Daniele Laurenzi –  nel silenzio della politica locale e regionale, emergono abnormi criticità e difficoltà rilevate dal sottoscritto, dall’ufficio tecnico e dai consulenti tecnici incaricati dall’attuale amministrazione comunale, dai comitati e da tutti i gruppi politici, con il puntuale, corretto e sostanzioso deposito di documenti e relazioni.
Nel ricorso è singolare che la Wash Italia Spa scriva, senza tanti giri di parole, che fino a un certo punto, niente e nessuno sembrava frapporsi al completamento dell’iter autorizzativo.
Fu così che dopo mesi di studio e lunghi confronti si era superata la fase VIA con il parere favorevole con la vicenda che assumeva risvolti ancora più controversi relativamente all’autorizzazione (sanatoria) dei pozzi di emungimento e sostiene la Wash Italia “erano ormai avviate a giusta conclusione l’AIA ed il PAUR, anche con la fattiva collaborazione degli uffici di ciascuno degli Enti coinvolti…”;
Sempre nel ricorso la Wash scrive: “però il Comune di Nereto, sino a tal momento estremamente collaborativo, ha assunto una posizione inspiegabilmente ostativa ed ha iniziato a porre questioni di competenza di altre Amministrazioni, generando ostacoli al procedimento amministrativo, riuscendo a condizionare l’esito della fase finale dello stesso” e ancora: “le assunzioni del Comune di Nereto si riveleranno inconferenti ed in alcuni casi non sincere, tanto da dimostrare, nei fatti, come l’avversione sia caratterizzata dallo sviamento del potere amministrativo, per ragioni apparentemente inspiegabili, ove non rinvenibili in logiche di trasparenza amministrazione.
Ebbene tali affermazioni confermano che qualcuno ha avuto una concezione distorta dei rapporti con la pubblica amministrazione fondata sulla “collaborazione” personalmente invece ritengo ciò che ho sempre esternato dall’inizio di questa vicenda e per la precisione da quando ne sono venuto a conoscenza: se una cosa è legittima si deve fare altrimenti NO.
Dunque tali gravi affermazioni evidenziano “la natura” del documento prot. 79/SUE del 12/03/2018 così come “la natura” di altre attestazioni (del Comune e del Genio) sul PSDA e sulla relativa area di rischio idraulico.
La Wash Italia Spa è giusto che faccia i propri interessi privati ma non è giusto non è opportuno e soprattutto non è lecito utilizzare termini quali sviamento, avversione, condizionare e più di ogni altra cosa il Sindaco, l’amministrazione comunale, consulenti, tecnici e comitati, non prendiamo lezioni di trasparenza amministrativa dalla Wash Italia o da chicchessia.

Nel ricorso i legali della Wash Italia Spa hanno omesso molti aspetti e sorvolato determinati e determinanti documenti riesumati e depositati dal Comune di Nereto e più precisamente dall’attuale amministrazione e dall’attuale ufficio tecnico.
Innanzitutto nel ricorso non è citato il parere negativo al rilascio dell’AIA nell’ambito del PAUR del Servizio Gestione Rifiuti, alla luce del parere negativo espresso dalla Soprintendenza e in relazione alla intervenuta documentazione fornita dal Comune di Nereto in merito al criterio localizzativo “centro abitato”.
Occorre richiamare i documenti depositati dal Comune di Nereto: prot. 13100 del 3/11/2008 (il fabbricato ricade all’interno della perimetrazione del centro abitato) così come asseverato dai tecnici della Wash Italia Spa nella suddetta domanda di permesso di costruire e precisamente nell’allegato riguardante il codice della strada, documentazione che sostanzia in modo inequivocabile che l’ubicazione del manufatto ricade nella zona industriale all’interno del centro abitato.
Inoltre è agli atti il documento prot. 186/SUE del 29/06/2017 attestazione delimitazione del centro abitato (viste le planimetrie allegate alle delibere di giunta di delimitazione del centro abitato…evidentemente scomparse successivamente) sempre in riferimento al perimetro del centro abitato inerente ad altra azienda ubicata nella zona industriale le cui particelle rientrano nella delimitazione del centro abitato.
Per quanto sopra per il Servizio Gestione Rifiuti è venuto meno il rispetto del criterio localizzativo di cui al capitolo 18.6 dell’allegato alla D.C.R n.110/08 del 2018 di conseguenza il precedente parere positivo, in quanto sarebbe di fatto escludente per mancato rispetto della distanza di 500 m TAB. 18.6-1 ai sensi dell’art. 4 del Codice della Strada.
Occorre ribadire inoltre che il Servizio Gestione Rifiuti invitava il proponente ad attivare le procedure di cui al Titolo V Parte IV del D.L.gs. n. 152/2006 in relazione alla D.G.R 1033/20018 – All.2 – Sito potenzialmente inquinato (documentazione depositata dal Comune di Nereto).
Sono state attivate queste procedure? E che fine ha fatto la sanatoria dei pozzi?

Inoltre per la Soprintendenza occorre specificare che il parere negativo a seguito dell’istruttoria del Comune di Nereto (documentazione agli atti della Regione Abruzzo con prot. n. 33137/20 del 05/02/2020) le parti esistenti dello stabilimento su cui la ditta propone nuovi interventi non sono forniti di Autorizzazione Paesaggistica rilasciati al tempo della realizzazione. La Soprintendenza invitava pertanto il proponente a verificare la possibilità di avviare il procedimento ex-art. 167 D.Lgs. n. 42/2004 prima del rilascio di nuove autorizzazioni ai sensi dell’art. 142 del medesimo decreto.
La Soprintendenza nel verbale del 20/02/2020 chiarisce che il Provvedimento definitivo di diniego al rilascio dell’autorizzazione Paesaggistica trasmesso dal Comune di Nereto è da intendersi quale proposta di parere della quale la Soprintendenza tiene conto nelle valutazioni di merito. La Soprintendenza fa rilevare, in merito alla relazione tecnica illustrativa, e prende atto che al punto “esami precedenti” in cui si dichiara che non è stato effettuato alcun esame nelle pratiche precedentemente elencate, in quanto in alcuna delle pratiche, e precisamente nei PdC 51/2006 e n.22/2008, vi sono le dichiarazioni dei progettisti che attestano che l’area oggetto di intervento non è sottoposta a vincolo.

Nel prendere atto, dell’istruttoria del Comune, che non risultano precedenti paesaggistici che legittimano le preesistenze, la Soprintendenza esprime un parere negativo fin tanto non sia verificata la possibilità di avviare un procedimento ex art. 167 D.Lgs. 42/2004 per la verifica della compatibilità paesaggistica dell’esistente.

 Per quanto attiene la presunta responsabilità del Comune di Nereto correlata alla attestazione di insussistenza del vincolo paesaggistico di cui alla nota prot. 79/SUE del 12/03/2018 e in generale sulle considerazioni della stessa Wash Italia (riportate a pagina 3 del ricorso) mi riservo ulteriori approfondimenti giuridici al fine di tutelare, in ogni sede, l’interesse del Comune, della Comunità e dell’Ambiente del nostro Territorio.”