ROMA – Nessuna sospensione cautelare urgente della decisione con la quale il Collegio di Garanzia del Coni il primo luglio scorso ha respinto il ricorso contro la delibera della Figc con la quale è stato deciso di compilare le classifiche della Serie D tenendo conto della situazione
maturata al momento della definitiva interruzione delle competizioni causa Covid, nonché della delibera della Lnd nella parte in cui si è stabilito che per le promozioni e retrocessioni, in caso di parità di punti per le gare disputate prima dell’interruzione definitiva si applica la classifica avulsa.

L’ha deciso con decreto monocratico il presidente della prima sezione ter del tribunale amministrativo del Lazio nell’ambito di un ricorso proposto dalla società Usd Fezzanese, retrocessa per media punti e peggiore classifica avulsa dal Girone A della Serie D di calcio.
Il Tar, considerato che la società ricorrente “ha chiesto un provvedimento monocratico interinale diretto a sospendere l’efficacia dei medesimi ai fini della tempestiva presentazione della domanda di partecipazione al campionato di serie D entro il 24 luglio 2020″, ha ritenuto tra l’altro che “nel caso di specie, impregiudicati restando i profili di rito e di merito, occorre rilevare, avuto riguardo al bilanciamento di interessi proprio della fase cautelare, che non risulta comprovata l’irreparabilità del pregiudizio“; e tutto ciò, in quanto “non sono allo stato configurabili ragioni che ostino alla piena reintegrazione della posizione della medesima in caso di accoglimento del ricorso nel merito, sia sotto il profilo dell’organizzazione dei campionati sia sotto l’aspetto economico; non è comunque preclusa alla ricorrente l’autonoma facoltà di presentare una domanda di iscrizione al campionato di serie D nel termine attualmente stabilito, fatti salvi gli sviluppi del contenzioso pendente“.

Udienza per la trattazione collegiale di merito il prossimo 27 luglio – ANSA –