TERAMO – Nel ripercorrere tutte le tappe che approderanno al Consiglio di Stato del prossimo 25 Agosto, e più precisamente:

  • decisione avversa della Covisoc del 01.07.’22;
  • recepimento della FIGC delle osservazioni Covisoc del 08.07.’22 (senza attendere le motivazioni del giudizio al Coni) con le istanze di “ripescaggio” depositate il 19.07.’22;
  • ricorso al TAR il 27 luglio (il 21 luglio sarebbe iniziata la Coppia Italia e la settimana successiva sarebbe stata la volta del campionato) con l’udienza fissata al 2 agosto;
  • il 28 luglio, dinanzi alle 6 richieste pervenute (Fermana, Grosseto, Legnago Salus, Paganese, Arezzo e Torres), la FIGC esclude sia il Teramo, sia il Campobasso;
  • il 2 agosto si svolge la Camera di Consiglio presso il TAR, a seguito della quale la domanda viene respinta, si ricordano i tre inadempimenti imputati al Teramo Calcio Srl:
  1. mancato ripianamento della carenza finanziaria, risultante dall’indicatore di Liquidità al 31 marzo 2022;
  2. mancato deposito delle relazioni della società di revisione;
  3. mancato ottenimento, entro il termine perentorio del 22 giugno 2022, della rateizzazione dei debiti Iva maturati.

Sul primo punto, oltre ad aver disatteso il TAR, si chiede la disapplicazione per eccesso di potere e per una vera mancanza di motivazione. Si ricorderà che l’incide di Liquidità, previsto in A, B e C, anche se con valori differenti, è in gran parte coincidente, con la sentenza che non è mai stata impugnata dalla FIGC ed è quindi incontestata.

Sul mancato deposito delle relazioni alla società di revisione, viene ricostruito l’intero iter gestionale del club, dal Novembre ’21 (ex proprietà Ismedia-Iachini) all’avvento della Grren Sport Italia Srl fino al 16 dicembre, quando subentrò l’Amministrazione Giudiziaria nella persona della dott.ssa Claudia Capuano, con il nuovo CdA composto da Stefano Cavallari e da Carmine Tancredi. Si ricordano i limiti operativi imposti dalle leggi in materia che prevedono la conservazione e tutela del patrimonio societario, con le decisioni di straordinaria importanza che devono essere autorizzate espressamente dal Tribunale. Si trattava, in sostanza, di una gestione a breve termine, senza prospettive future, con il socio di maggioranza, per divieto del Tribunale di Roma, impossibilitato a poter garantire la necessaria liquidità per porre rimedio alla temporanea situazione di indebitamento. Siamo dinanzi, da un punto di vista giuridico, ad un’ipotesi di forza maggiore e/o di impossibilità oggettiva.

Sulla rateizzazione IVA, nel ribadire che sotto l’egida dell’Amministratore Giudiziario era competenza terza quella di adire presso qualsiasi autorità, quindi anche presso le competenti commissioni tributarie, si ricorda che Massimo Chierchia viene nominato amministratore unico soltanto il 10 Giugno ’22 e che il giorno 20 giugno, dopo che gli amministratori nominati dall’Amministrazione Giudiziaria si sono dimessi, viene presentata all’Agenzia delle Entrate la domanda di rateizzazione del debito, accolta il 5 luglio ’22. E’ evidente che se l’Agenzia delle Entrate avesse risposto lo stesso giorno della richiesta, o anche due giorni dopo, il problema non si sarebbe posto. La disparità di trattamento tra chi avuto la fortuna di potersi interfacciare con un ufficio più celere o con modalità operative normali, ottenendo l’iscrizione al campionato, appare più che evidente.

In subordine, il Teramo Calcio chiede l’ammissione al prossimo campionato di Serie D, così come disposto dal TAR Lazio nella stagione scorsa, previo accertamento di illegittimità dell’art. 52 comma 10, NOIF  che “prevede che il Presidente Federale, d’intesa con il Presidente della LND; previo parere della Commissione all’uopo istituita possa consentire alla città della società non ammessa di partecipare con una propria società ad un Campionato della LND, anche in soprannumero, senza tuttavia chiedere, in via preventiva, alla società titolare del titolo sportivo di manifestare il proprio interesse per tale opzione e, in caso positivo e previa verifica dei requisiti previsti dalla normativa citata di essere ammessa al campionato Serie D”.