TERAMO – Per la Corte di Cassazione prevenire il disastro di Rigopiano “Era possibile e anche dovuto”. Il passaggio è contenuto nelle motivazioni della sentenza che lo scorso 3 dicembre ha parzialmente accolto le richieste della procura generale disponendo l’appello bis per dieci imputati. Oltre al sindaco Lacchetta l’appello bis è stato disposto per il tecnico comunale, Colangeli, sei dirigenti della Regione Abruzzo, Caputi, Visca, Primavera, Antenucci, Giovani, Belmaggio, due dirigenti della Provincia di Pescara, Di Blasio e D’Incecco.

La Corte di Cassazione aveva annullato le condanne per omicidio colposo del sindaco e del tecnico comunale, già prosciolti per il reato di disastro colposo. Annullati anche tutti i proscioglimenti dei dirigenti regionali che dovranno sostenere un secondo grado di giudizio per i reati di disastro e di omicidio colposi. Il processo bis si terrà davanti alla Corte d’Appello di Perugia. Secondo le motivazioni della sentenza, rese note oggi, la prevenzione è “regina per l’incolumità individuale e collettiva”. “L’identificazione di Rigopiano come sito valanghivo avrebbe dovuto attuarsi non a disastro naturalistico inverato, né nel corso e nemmeno nell’imminenza della sua verificazione”. Avrebbe invece “dovuto procedere di molto l’evento” poiché “tale classificazione avrebbe comportato il divieto di accedervi oppure di utilizzare le strutture in esso presenti ovvero ne avrebbe imposto un uso disciplinato (limitato, per esempio, alle stagioni non invernali)”. “Era tal conclusione possibile? – dice ancora la Cassazione – Tale conclusione era possibile e anche dovuta”. Se la strada che portava all’hotel Rigopiano “fosse stata liberata dalla neve” la mattina del 18 gennaio, quando gli ospiti dell’hotel “tentarono invano di abbandonare l’albergo, gli eventi morte e lesioni non si sarebbero verificati”. É un altro passaggio delle motivazioni della sentenza con cui la Cassazione, lo scorso 3 dicembre, ha disposto un appello per bis per dieci imputati per la tragedia di Rigopiano.
I supremi giudici sottolineano che la disponibilità di mezzi spazzaneve “avrebbe dovuto essere monitorata”: “l’assicurazione della viabilità delle strade quindi la tutela dell’incolumità delle persone, non può che passere attraverso la pronta a disponibilità degli strumenti a ciò necessari” – ANSA –