Da qualche giorno sono approdati anche a Teramo, dopo aver fatto il loro debutto nelle città della costa.

Parliamo dei monopattini elettrici, già diffusi da qualche tempo, e in particolare di quelli in “sharing”, cioè condivisi tramite noleggio a tempo.

Utilissimi per spostarsi senza far ricorso all’automobile e, quindi, come ausillio per una mobilità più sostenibile, sono stati subito oggetto di critiche, non solo nella nostra provincia, per la loro presunta pericolosità.

Pericolosità legata, comunque, ad un utilizzo non corretto da parte degli utenti, spesso convinti che non ci sia bisogno di rispettare alcuna regola, dettata dalle norme e dal buon senso. E non parliamo solo di ragazzini digiuni delle norme della sicurezza stradale ma anche di persone di una certa età che, avendo la patente automobilistica, dovrebbero conoscere il codice della strada e, quantomeno, utilizzare un minimo di intelligenza per evitare di nuocere a se stessi o ad altri.

Proviamo, quindi, a ricordare le regole che chi utilizza il monopattino elettrico deve rispettare.

La legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge cosiddetto “decreto milleproroghe”, ha introdotto, tra le altre, disposizioni sulla circolazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica e sui veicoli atipici. La norma, oltre a prorogare di dodici mesi il termine di conclusione della sperimentazione, portandolo al 27 luglio 2022,  disciplina la circolazione dei monopattini elettrici, anche al di fuori dell’ambito della sperimentazione, e dei segway, hoverboard, monowheel e degli analoghi dispositivi elettrici di mobilità personale.
Le nuove regole sono relative, ad esempio, ai limiti di età per la loro conduzione, all’obbligo dell’uso del casco per i minori di diciotto anni, all’obbligo di indossare il giubbotto retroriflettente in condizioni di scarsa visibilità.
La circolazione dei monopattini elettrici, per effetto dell’equiparazione ai velocipedi (cioè alle biciclette), non è soggetta a particolari prescrizioni relative all’omologazione, approvazione, immatricolazione, targatura, copertura assicurativa. Per circolare su strada, però, devono rispondere a specifiche caratteristiche:
  • avere un motore elettrico di potenza nominale continuativa non superiore a 0,50 kW (500 watt);
  • non essere dotati di posto a sedere per l’utilizzatore perché destinati ad essere utilizzati da quest’ultimo con postura in piedi;
  • essere dotati di limitatore di velocità che non consenta di superare i 25 Km/h quando circolano sulla carreggiata delle strade e i 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali;
  • essere dotati di un campanello per le segnalazioni acustiche;
  • riportare la marcatura «CE»;
  • avere i componenti specifici per i monopattini elettrici;
  • da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità, e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, devono essere equipaggiati con luci bianche o gialle anteriori e con luci rosse e catadiottri rossi posteriori per le segnalazioni visive ed in mancanza non possono essere utilizzati, ma solamente condotti o trasportati a mano.

Le norme per chi guida un monopattino elettrico:

  • La norma non prescrive titoli abilitativi (patente o patentino) per condurre un monopattino elettrico, imponendo però, come limite anagrafico minimo, il compimento del quattordicesimo anno di età.
  • I conducenti di monopattini elettrici devono assicurarsi di non superare i 25 km/h quando circolano sulla carreggiata e i 6 km/h quando invece circolano nelle aree pedonali
  • Durante la corsa, il conducente del monopattino elettrico deve procedere su un’unica fila e, comunque, mai affiancato in numero uguale o superiore a 2.
  • Sul monopattino elettrico non si può viaggiare con uno o più passeggeri.
  • Il conducente del monopattino elettrico deve avere libero l’uso di entrambe le braccia ed entrambe le mani e reggere saldamente il manubrio con entrambe le mani, tranne nel caso in cui sia necessario segnalare la manovra di svolta. Non è quindi consentito, durante la corsa, guidare senza mani o tenere una o entrambe le mani impegnate nel reggere borse, ombrelli o altri oggetti d’uso comune.
  • Per la regolare conduzione del monopattino elettrico, il conducente deve sempre avere piena visuale dello spazio davanti a sé e ai suoi lati, così da avere la possibilità di compiere con prontezza e facilità le manovre necessarie
  • Il conducente del monopattino elettrico deve avere, a partire da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo di buio e durante il giorno qualora le condizioni atmosferiche lo richiedano, il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.
  • Durante la corsa non è consentito trasportare con sé oggetti, persone o animali; trainare veicoli, condurre animali o farsi trainare da un altro veicolo.
  • I minorenni devono indossare il casco di protezione, omologato.
Oltre a queste norme, il cui mancato rispetto è passibile di sanzione e, diciamolo chiaramente, mette a rischio l’incolumità del conducente e degli altri utenti della strada, è raccomandabile utilizzare il buon senso e, in caso di situazioni di potenziale pericolo, moderare la velocità o condurre il monopattino a mano.
Inoltre è sempre bene non parcheggiare il mezzo in mezzo alla strada, sui marciapiedi in maniera da ingombrare il passaggio, sugli stalli di parcheggio, in particolare su quelli dedicati alle persone con diversa abilità.
Rispettando queste poche regole si riuscirà a convivere con gli altri utenti della strada che, ricordiamo, devono anche loro rispettare le normative di circolazione, e si eviteranno, forse, ulteriori limitazioni (è già stata presentata in Parlamento una proposta di legge molto più restrittiva) al loro uso.
Limitazioni che potrebbero vanificare l’utilità dei monopattini, considerati da molti pericolosi, dimenticando che non è tanto il mezzo a costituire un pericolo quanto chi lo utilizza. E un cretino in auto è molto, ma molto, più pericoloso di uno in monopattino.
di Raffaele Di Marcello