Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato l’ordinanza numero 27 che stabilisce ulteriori misure in materia di edicole, di ingresso in Abruzzo e indicazioni alle società partecipate e agli Enti strumentali.

1.Che quanto in premessa costituisce parte integrante della presente Ordinanza;

2.le edicole possono restare aperte anche nei giorni festivi, con chiusura da prevedersi entro le ore 13.30;

3.che nel territorio regionale vengano adottate le seguenti misure, a superamento delle misure già indicate nell’ordinanza n. 2 dell’8 marzo 2020, come integrata dall’ordinanza n. 3 del 9 marzo 2020;

4.che tutti gli individui che fanno ingresso in Abruzzo con decorrenza 7 aprile 2020 segnalino il proprio rientro alla Regione Abruzzo, in modalità telematica all’indirizzo: https://www.regione.abruzzo.it/content/come-segnalare-il-proprio-ingresso-abruzzo;

5.che tutti gli individui che fanno ingresso in Abruzzo con decorrenza 7 aprile 2020 hanno l’obbligo di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta i quali provvederanno a comunicare tali informazioni agli operatori del servizio di sanità pubblica territorialmente competente; per i non residenti in Abruzzo la comunicazione va resa direttamente agli operatori del servizio di sanità pubblica territorialmente competente in relazione alla località di destinazione, ai seguenti recapiti: ?al Numero Unico 800 59 54 59; ?al Numero dell’Emergenza 118, per ASL 1 – Avezzano-Sulmona-L’Aquila; ?al Numero Verde 800 860 146 per ASL 2 –Lanciano-Vasto-Chieti; ?al Numero dell’Emergenza 118 o al numero 333 61 62 872 per l’ASL -3 Pescara; ?al Numero Verde 800 090 147 per l’ASL 4 –Teramo;

6.che gli enti pubblici strumentali della Regione Abruzzo, quelli da essa vigilati, gli enti privati in controllo pubblico istituiti o partecipati dalla Regione Abruzzo, anche in deroga alle disposizioni che regolano il loro funzionamento, riuniscono di norma i propri organi collegiali, anche in sede deliberante, mediante modalità telematiche in grado di garantire la massima riservatezza possibile delle comunicazioni ed idonee a consentire a tutti i partecipanti alle singole riunioni di: a)visionare i relativi atti in tempo reale; b)intervenire tempestivamente nella discussione; c)scambiarsi documenti in tempo reale; d)esprimere il proprio voto; e)approvare ogni singolo atto;

7.che gli enti e le società di cui al precedente punto 5. dispongano chei dipendenti che non siano in grado di lavorare in modalità agile usufruiscano delle ferie, dei congedi retribuiti e di tutti gli altri strumenti di analoga natura previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata; 8.che gli enti e le società di cui al precedente punto 5. procedano, senza ritardo, allo svolgimento delle operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche facendo ricorso, a tal fine, a forme di ammortizzatori sociali; 9.che tutte le attività lavorative autorizzate dalla presente ordinanza a svolgersi in modalità non agile devono, in ogni caso, sottostare al rispetto delle misure previste dall’Accordo stipulato dal Governo e dalle Parti Sociali in data 14 marzo 2020, avente ad oggetto il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”;

Ordinanza n. 27