TERAMO – Questo lo stralcio dell’ordinanza con la quale il TAR Lazio ha respinto il ricorso del Teramo Calcio, cancellandolo dalla mappa calcistica nazionale.

Considerato:

a) che i profili di censura attinenti al mancato tempestivo ripianamento della carenza finanziaria della società ricorrente non appaiono fondati in quanto:
– in punto di fatto non è controversa la circostanza del mancato integrale ripianamento secondo una delle modalità previste dal Manuale delle Licenze;
– le previsioni relative all’indicatore di liquidità, contenute nel Manuale delle Licenze approvato con C.U. n. 222/A del Consiglio Federale, sono pienamente vigenti, atteso che gli effetti della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI n. 45/2022 sono circoscritti al Manuale delle Licenze della Serie A, e che N. 08993/2022 REG.RIC.
comunque dette previsioni non sono state ritualmente e tempestivamente impugnate, nel rispetto della pregiudiziale sportiva, innanzi ai competenti organi di giustizia dell’ordinamento sportivo;
– nel caso di specie gli elementi fattuali addotti dalla parte ricorrente non consentono di configurare la sussistenza di una causa di forza maggiore rilevante ai fini che qui interessano, trattandosi di vicende che da un lato sono attinenti al socio di maggioranza della società e come tali non estranee alla medesima, dall’altro, in ultima analisi, non comportavano l’impossibilità assoluta di un tempestivo assolvimento delle relative prescrizioni del Manuale delle Licenze;
b) che parimenti infondati sono i profili di censura attinenti alla questione dell’omessa acquisizione delle relazioni della società di revisione, sia per la rilevata insussistenza di presupposti impedimenti derivanti da forza maggiore, sia perché si tratta di un adempimento demandato a un soggetto terzo e come tale non sostituibile
– anche sotto il profilo della certezza che connota l’intera procedura – con diversi mezzi probatori;
c) che le suesposte ragioni sono autonomamente sufficienti, nei limiti della cognizione cautelare, a giustificare la mancata ammissione della ricorrente al campionato di serie C, anche a prescindere dai profili di carattere tributario che sono oggetto di separata censura;
d) che non può essere accolta la pretesa, avanzata in via subordinata, di ammissione della ricorrente al campionato di serie D previa declaratoria di illegittimità dell’art 52, comma 10 delle NOIF, per carenza di attualità dell’interesse della parte sul punto, non essendo neppure stata avviata la relativa procedura;
e) che neanche sussiste l’interesse a censurare, in questa sede, il meccanismo dello svincolo dei calciatori di cui all’art. 110 delle NOIF, non essendo ancora stato adottato dai competenti organi sportivi il relativo provvedimento;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) respinge la N. 08993/2022 REG.RIC.
domanda cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 agosto 2022 con l’intervento dei magistrati: Francesco Arzillo, Presidente, Estensore  Rosa Perna, Consigliere Matthias Viggiano, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Francesco Arzillo